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Sentenza

Sentenza n. 5499/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - della determinazione della Regione Toscana direzione sanità welfare e coesione sociale n. 24681 del 14 dicembre 2022 che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Estar ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - della comunicazione di avvio del procedimento dell’11/14 novembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 22 pubblicato in G.U. il 15 settembre 22 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” delle aziende del servizio sanitario nazionale; - la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 n. 22413 che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022 recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbrao2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici ecc., ecc; - la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21/4/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici ecc., ecc; - l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022; - l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Regione Toscana che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e quantificato gli importi dovuti, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e gli atti attuativi, lamentando che il ripiano avrebbe inciso retroattivamente sui corrispettivi contrattuali relativi a forniture già eseguite, in assenza di rinegoziazione. I primi quattro motivi deducevano vizi propri della determinazione regionale, tra cui violazione delle regole procedimentali e del principio di trasparenza, violazione dei presupposti decreti ministeriali ed erroneità dei calcoli. I motivi quinto, sesto e settimo prospettavano l'illegittimità derivata degli atti per asserita incostituzionalità della disciplina del payback. L'ottavo motivo denunciava il contrasto con il principio unionale di neutralità dell'IVA. Il nono motivo contestava la fissazione retroattiva del tetto di spesa, ritenendola lesiva della stabilità dei contratti e del legittimo affidamento. Nel corso del giudizio sono intervenute le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 e il d.l. 95/2025, che hanno ridotto la quota concretamente dovuta dalle imprese, senza che risultasse effettuato il pagamento da parte della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha definito il ricorso con esiti distinti. In primo luogo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti attuativi regionali, secondo quanto precisato in motivazione. In secondo luogo, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il motivo relativo alla neutralità dell'IVA, poiché l'art. 9 del d.l. 34/2023 ha consentito alle aziende di portare in detrazione l'IVA mediante scorporo dagli importi versati a titolo di payback. Per la parte residua, e in particolare per i motivi relativi all'incostituzionalità della disciplina, alla retroattività del tetto di spesa, alla lesione dell'affidamento e all'incidenza sulle procedure di gara, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato la sentenza del medesimo TAR n. 11550/2025 e la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il meccanismo era conoscibile già dal 2015, perseguiva una finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, costituiva un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato e non alterava retroattivamente le gare o i contratti, operando sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. È stato inoltre rilevato che non era stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale ... è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; «L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale ... è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici»

    La disciplina legislativa individua il tetto di spesa, la quota complessiva di ripiano gravante sui fornitori e il criterio di ripartizione proporzionale al fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento ... l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano»

    Per gli anni 2015-2018 le Regioni adottano i provvedimenti di individuazione delle aziende e degli importi dovuti, previa verifica della documentazione contabile.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante richiamo a un precedente conforme, utilizzato dal TAR per le questioni già decise nella sentenza n. 11550/2025.

  • art. 9 d.l. 34/2023

    «le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima ... dall'ammontare dei versamenti effettuati»

    La disposizione ha reso detraibile l'IVA relativa ai versamenti di payback e ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse sul motivo concernente la neutralità dell'IVA.

  • art. 8 d.l. 34/2023

    «il tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta del 48 per cento ... estingue l’obbligazione»

    Ha previsto una riduzione della quota di ripiano, poi estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che avevano instaurato contenziosi.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «L'integrale versamento dell'importo ... [pari al] 25 per cento ... estingue l'obbligazione»

    Ha ulteriormente ridotto al 25 per cento l'importo dovuto e previsto, in caso di pagamento, la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    «nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici ... la riduzione al 48 per cento»

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione della riduzione alle sole imprese non litiganti, estendendola anche alle imprese che avevano instaurato controversie.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    «il meccanismo ... costituisce una misura ragionevole e proporzionata»

    Ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter d.l. 78/2015 rispetto ai parametri esaminati, negando la violazione della libertà d'impresa, della riserva di legge, del principio di irretroattività e del legittimo affidamento.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, applicabile agli anni 2015-2018, non è di per sé retroattivo né lesivo del legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare e della stipula dei contratti.
  • La successiva determinazione del tetto di spesa regionale non rende illegittimo il payback se il tetto nazionale, fissato al 4,4 per cento, costituiva già un parametro conoscibile e il tetto regionale è stato poi determinato nella medesima misura.
  • Il payback opera sulla posizione patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica ex post l'oggetto, il prezzo o l'esito delle singole procedure di gara; pertanto, non altera in quanto tale l'equilibrio delle gare pubbliche né i contratti di fornitura.
  • La contestazione dell'incidenza economica del payback richiede la dimostrazione concreta che il meccanismo abbia compresso in modo eccessivo i margini di utile dell'impresa; la mera riduzione del compenso complessivo non è sufficiente.
  • La sopravvenuta disciplina che consente di detrarre l'IVA dai versamenti dovuti a titolo di payback elimina l'interesse attuale alla decisione della censura fondata sulla violazione della neutralità dell'IVA.
  • Il giudice amministrativo può dichiarare il difetto di giurisdizione su una parte delle domande, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su un'altra e il rigetto nel merito delle censure residue, con autonoma regolazione delle diverse questioni.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleFarmaci e dispositiviGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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