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Sentenza

Sentenza n. 2660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accertato l’inottemperanza del Ministero e disposto l’esecuzione del giudicato, compensando integralmente le spese di lite per la serialità del contenzioso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva promosso davanti al TAR Lazio un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che aveva imposto al Ministero la ricostruzione della carriera mediante computo dei periodi di lavoro a tempo determinato anteriori all’assunzione in ruolo, l’attribuzione della conseguente classe stipendiale e il pagamento degli emolumenti maturati. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero un termine per adempiere e nominando un commissario ad acta per l’eventuale inerzia, ma aveva compensato le spese per la natura seriale del contenzioso. L’appello riguardava esclusivamente tale capo della sentenza ed era fondato sulla violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto che il giudice disponga di un’ampia discrezionalità nel compensare, integralmente o parzialmente, le spese per ragioni equitative, ma che tale potere incontri il limite della regola generale della soccombenza e delle ipotesi derogatorie previste dalla legge e dalla giurisprudenza. La serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese; può invece rilevare per ridurre l’importo del compenso, in quanto indice di un minore impegno difensivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. Poiché il Ministero era risultato soccombente nel giudizio di ottemperanza, è stato condannato a rifondere le spese del primo grado, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, e quelle del grado di appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato se versato. Le somme sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Esprime la regola generale secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza, salvo deroghe giustificate.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese nei casi previsti dalla legge o in presenza di ragioni idonee, che non ricorrevano per il solo carattere seriale della controversia.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    I parametri forensi devono essere applicati in modo proporzionato all’importanza dell’opera e all’attività professionale concretamente svolta.

Massime di principio

  • La compensazione integrale o parziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può essere disposta al di fuori delle ragioni giustificative previste dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza, dovendo normalmente operare il principio della soccombenza.
  • La serialità del contenzioso, considerata isolatamente, non costituisce una ragione eccezionale sufficiente a giustificare la compensazione integrale delle spese in favore della parte soccombente.
  • La serialità della controversia può essere valorizzata nella quantificazione del compenso professionale, poiché può indicare un minore impegno difensivo, purché la liquidazione resti proporzionata all’importanza dell’opera e all’attività concretamente svolta.
  • La statuizione sulle spese è sindacabile in appello quando risulti illogica o erronea alla luce della motivazione adottata, della regola della soccombenza e delle circostanze concrete del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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