Sentenza n. 558/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di dirigente tecnico presso il Comune di Comacchio, approvata con determinazione dirigenziale n. 2228 in data 19.12.2025, pubblicata sull'albo pretorio in data 10.12.2025 nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria finale; - dei verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui non vengono documentate le risposte del candidato alla prova orale e viene attribuita dalla Psicologa del lavoro la valutazione di 6, corrispondente al giudizio “non del tutto rispondente” della prova psicoattitudinale, determinando l’inidoneità del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del concorso pubblico per un posto di dirigente tecnico presso il Comune di Comacchio, nella parte in cui esclude il ricorrente, nonché gli atti della commissione relativi alla prova orale e alla valutazione psicoattitudinale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami, bandito per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente tecnico presso il Comune di Comacchio, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha contestato la propria esclusione dalla graduatoria finale, lamentando che nei verbali della commissione esaminatrice non fossero documentate le risposte fornite alla prova orale e che la psicologa del lavoro gli avesse attribuito il punteggio di 6, corrispondente al giudizio di prova psicoattitudinale "non del tutto rispondente", con conseguente inidoneità. Il testo non esplicita ulteriori qualificazioni dei vizi dedotti.
La decisione
All'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio. Le parti costituite hanno preso atto della rinuncia, rimettendosi al giudice per la regolazione delle spese. Il TAR, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ritenendo sussistenti i presupposti per la definizione in forma semplificata, ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare nel merito le censure relative alla graduatoria, alla verbalizzazione della prova orale e alla valutazione psicoattitudinale. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito del giudizio e del comportamento delle parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
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