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Sentenza

Sentenza n. 1031/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 951/2022.

Giustizia amministrativa202303440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 951/2022, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 123/2019 e contro la disciplina urbanistica applicata

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda ordinanze di repressione di opere edilizie realizzate senza titolo su un terreno privato prossimo al demanio lacuale del Trasimeno. In primo grado erano stati impugnati, tra gli altri, un’ordinanza di demolizione del 4 settembre 2019, un’ordinanza di sospensione dei lavori del 16 maggio 2017 e l’art. 25 del TUNA del PRG, che vietava la realizzazione di recinzioni. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto a una precedente ordinanza di demolizione annullata in autotutela e, per il resto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso. L’appellante ha censurato tale statuizione deducendo: quanto alla prima ragione di inammissibilità, errore revocatorio, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento, poiché il TAR aveva ritenuto non prodotta la cartolina di ricevimento della notifica, sebbene essa fosse stata depositata telematicamente; quanto alla seconda ragione, difetto di motivazione, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c. e lesione del diritto di difesa, contestando che l’ordinanza di demolizione fosse meramente confermativa di precedenti ordini e dinieghi di condono non impugnati o definitivamente respinti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i motivi d’appello. Ha rilevato che la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso risultava effettivamente allegata al deposito telematico, sicché era erronea la prima ragione di inammissibilità. Ha inoltre ritenuto che l’ordinanza di demolizione n. 123/2019 non fosse un atto meramente confermativo o ricognitivo di precedenti provvedimenti, poiché non richiamava gli atti anteriori e risultava adottata all’esito di una nuova istruttoria, fondata anche sugli accertamenti svolti nel 2017 e sull’ordinanza di sospensione dei lavori quale atto di avvio del procedimento. L’atto aveva quindi natura di autonomo provvedimento sanzionatorio. Poiché il TAR aveva definito il giudizio in rito sulla base di presupposti fattuali erronei, senza esaminare i motivi di merito, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza e rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 16/2024, secondo cui l’erronea declaratoria di inammissibilità, fondata su motivazione palesemente tautologica o su fatti non pertinenti e tale da impedire l’esame dei motivi, integra una causa di nullità della sentenza rilevante ai fini della rimessione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    Consente la rimessione della causa al giudice di primo grado quando la sentenza impugnata ha omesso di esaminare i motivi di ricorso per avere definito il giudizio in rito sulla base di una erronea declaratoria di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dall’appellante in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all’omessa pronuncia; il Consiglio di Stato accerta in concreto l’errore del TAR nella ricognizione degli atti e la mancata trattazione dei motivi.

  • art. 25 TUNA del PRG

    Disposizione urbanistica richiamata nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui vieta la realizzazione di recinzioni; il suo merito non è stato esaminato dal giudice d’appello, per effetto della rimessione al TAR.

Massime di principio

  • Un’ordinanza di demolizione non è meramente confermativa di precedenti provvedimenti repressivi quando non si limiti a richiamarne e ribadirne il contenuto, ma sia adottata all’esito di una nuova istruttoria, sulla base di accertamenti recenti e di un autonomo iter procedimentale; in tal caso essa costituisce un nuovo provvedimento sanzionatorio autonomamente impugnabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso fondata sull’asserita mancata produzione di un documento processuale è illegittima quando quel documento risulti effettivamente depositato agli atti del giudizio; l’errore nella ricognizione del fascicolo non può impedire l’esame dei motivi di merito.
  • Quando il giudice di primo grado dichiara erroneamente l’inammissibilità del ricorso sulla base di una motivazione palesemente tautologica o riferita a fatti e circostanze non pertinenti, omettendo così di esaminare i motivi di merito, la sentenza è affetta da nullità e la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
  • La qualificazione di un atto come meramente confermativo richiede la verifica concreta del suo contenuto e del procedimento seguito: la mera identità materiale delle opere interessate non basta, se il nuovo provvedimento contiene nuovi accertamenti e si fonda su una nuova istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaNullità del provvedimento

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