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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32188/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e di affidamento intercorsi tra una società e un istituto di credito. La società aveva chiesto l'accertamento dell'illegittima applicazione di tassi debitori, tassi usurari, commissioni e spese, della violazione dello ius variandi, nonché dell'applicazione di uno sconto fatture non pattuito, domandando la ripetizione di indebito e il risarcimento del danno per asserita violazione dei principi di buona fede e correttezza. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado solo in parte, ma aveva respinto una nuova censura sulla nullità della CMS per indeterminatezza, ritenendola tardiva e non rilevabile d'ufficio nei termini dedotti. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 345, 1418 e 1421 c.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile la questione di nullità della CMS e per non averne rilevato d'ufficio la nullità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1283 e 1421 c.c. per non avere rilevato d'ufficio la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, deducendo che la capitalizzazione non sarebbe stata effettivamente reciproca e che il tema era stato trattato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo difettasse di specificità, perché la ricorrente non aveva indicato tempestivamente la sede processuale in cui la circostanza fattuale fondante la pretesa nullità della CMS era stata allegata, circostanza necessaria per consentire il rilievo officioso della nullità. Ha inoltre precisato che la nullità rilevabile d'ufficio presuppone comunque che i relativi fatti siano stati allegati e acquisiti nel processo nel rispetto delle preclusioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato ancora difetto di specificità e inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto: la ricorrente non aveva dimostrato in modo autosufficiente di avere tempestivamente allegato in primo grado la questione dell'anatocismo, né aveva indicato in modo idoneo gli atti o i documenti necessari a verificare se vi fosse stata una statuizione, anche implicita, sul punto e quindi un eventuale giudicato interno. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 345 c.p.c.

    è stato invocato per censurare la ritenuta tardività della questione di nullità in appello

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ha valorizzato il difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione degli atti e delle allegazioni tempestive rilevanti

  • art. 118 T.U.B.

    richiamato nel passaggio sui criteri di rideterminazione del rapporto bancario e sulle modifiche delle condizioni economiche nel rispetto delle prescrizioni di legge

  • art. 1418 c.c.

    è stato invocato in relazione alla nullità della clausola della CMS e alla nullità della clausola di capitalizzazione

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere e discutere il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto o della clausola

  • art. 1283 c.c.

    è stato invocato con riguardo alla dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per anatocismo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'applicazione della responsabilità aggravata per la difformità motivazionale rispetto alla proposta di definizione anticipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • La nullità di una clausola contrattuale può essere rilevata d'ufficio dal giudice solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già tempestivamente allegati e acquisiti al processo; il potere officioso non consente di aggirare le preclusioni assertive e istruttorie.
  • Chi invoca in cassazione l'omessa rilevazione d'ufficio di una nullità deve indicare in modo specifico dove e quando la relativa circostanza fattuale sia stata dedotta nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
  • La deduzione di una nullità contrattuale sotto il profilo della violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto; il giudizio di legittimità resta precluso se la censura richiede di accertare circostanze non chiaramente emergenti dagli atti richiamati.
  • Per contestare utilmente in cassazione una statuizione di inammissibilità o di tardività di un motivo in appello, è necessario confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare gli atti processuali decisivi che consentono la verifica della tempestiva deduzione della questione.
  • La rilevabilità d'ufficio delle nullità e delle questioni preclusive presuppone che il giudice possa compiere una mera valutazione in iure su fatti già provati o allegati, non già supplire alla mancata introduzione tempestiva del tema nel processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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