Ordinanza n. 14660/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA Del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 27/10/2025, notificato il 09/06/2026, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, presentata in data 17/10/2023 ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (all.2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato motivato dal rinvenimento, nell'istruttoria, di elementi tali da non consentire di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. L'atto richiama dati aventi carattere riservato, potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale se divulgati, ma non individua alcuna specifica nota informativa mediante riferimenti temporali o numero di protocollo. Il TAR, richiamando precedenti del Consiglio di Stato, ha rilevato la necessità di acquisire la documentazione istruttoria riservata per verificare gli elementi posti a fondamento del diniego, salvaguardando al contempo le fonti informative, l'attività di intelligence e gli elementi non rilevanti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare nel merito, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di trasmettere alla Segreteria della Sezione, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, la documentazione istruttoria sulla quale si fonda il diniego, adottando le cautele necessarie, quali stralci e omissis, per tutelare le fonti di informazione, l'attività di intelligence e gli elementi non strettamente rilevanti. In alternativa, l'Amministrazione dovrà trasmettere una relazione recante le specifiche ragioni che rendano ragionevole la mancata trasmissione degli atti. La documentazione dovrà essere inviata in plico riservato e sigillato, con le ulteriori cautele ritenute opportune. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 16 dicembre 2026. Il provvedimento stabilisce inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali, in particolare dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il diniego di concessione della cittadinanza è fondato su informative o dati classificati come riservati, l'Amministrazione può ometterne il contenuto nel provvedimento per esigenze di tutela della sicurezza nazionale, ma deve comunque fornire al giudice gli atti istruttori rilevanti o una relazione sulle ragioni specifiche della mancata trasmissione, con le cautele necessarie a proteggere le fonti informative e l'attività di intelligence.
- Il richiamo ob relationem a informative riservate può soddisfare l'obbligo di motivazione del diniego di cittadinanza; il rispetto del contraddittorio e della parità delle armi richiede tuttavia che la documentazione sia resa conoscibile in giudizio al difensore dello straniero secondo le cautele previste per gli atti classificati.
- Nell'esame giudiziale di un diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza, il giudice può disporre l'acquisizione istruttoria riservata degli atti, ammettendo stralci e omissis per gli elementi non rilevanti o potenzialmente lesivi delle fonti e dell'attività di intelligence.
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