Cassazione Penale, Ordinanza n. 08516/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano generiche e non individuavano concreti elementi di novità rispetto alla precedente richiesta di semilibertà. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso riguarda il diniego di semilibertà pronunciato dal tribunale di sorveglianza. Il difensore del richiedente ha censurato la decisione sostenendo che la domanda era stata considerata una mera reiterazione di una precedente istanza, senza elementi di novità, nonostante il tempo trascorso tra le due richieste. La Corte rileva però che il ricorso non indica in modo specifico quali fossero gli elementi nuovi, limitandosi a valorizzare il decorso di un intervallo temporale di appena otto mesi, ritenuto da solo insufficiente a imporre una nuova valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro tremila.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e deve individuare con precisione gli elementi di fatto o di diritto che renderebbero errata la decisione impugnata; la mera affermazione di una diversa valutazione non è sufficiente.
- Quando si contesta il diniego di una misura alternativa o di un beneficio penitenziario sulla base della pretesa novità della domanda, occorre indicare quali siano concretamente gli elementi sopravvenuti rispetto alla precedente istanza; il solo decorso del tempo, se contenuto e non supportato da ulteriori dati, non impone una nuova valutazione di merito.
- La genericità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo casi di esonero.
Come è indicizzato
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