Cassazione Penale, Sentenza n. 4290/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione di strumenti e materiale informatico sottoposti a sequestro probatorio. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo necessario mantenere il vincolo probatorio in mancanza di accertamenti tecnici e per evitare che la disponibilità dei beni consentisse la commissione di altri reati (richiamo all'art. 321 c.p.p.). In cassazione si è contestata la fondatezza del mantenimento del sequestro a distanza di tre anni e dopo il rinvio a giudizio, la genericità del parere del pubblico ministero e la violazione del diritto di difesa per impedimento nell'accesso alle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetta la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non sia impugnabile autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza a sostegno di tale principio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Usato dal Tribunale per giustificare il mantenimento del sequestro con riferimento alle esigenze preventive e alla necessità di preservare il vincolo probatorio in attesa di accertamenti tecnici
art. 325 cod. proc. pen.
Rilevato dalla Corte come disciplina non applicabile all'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetta la restituzione: tale ordinanza non è impugnabile autonomamente secondo la giurisprudenza citata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata come base procedurale per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; è un riferimento procedurale relativo alle comunicazioni in Cassazione
Massime di principio
- Un'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile autonomamente in Cassazione: l'impugnazione va proposta unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio.
- Per ottenere la restituzione di materiale sequestrato è importante tempestivamente richiedere e ottenere gli accertamenti tecnici necessari; la mancata esecuzione di tali accertamenti può giustificare il mantenimento del vincolo probatorio.
- Le esigenze preventive (art. 321 c.p.p.) possono giustificare il mantenimento del sequestro anche per evitare il rischio di commissione di ulteriori reati o l'alterazione delle prove, purché siano adeguatamente motivate.
- Procedere all'impugnazione senza verificare la ammissibilità tecnica/giuridica dell'atto può esporre il ricorrente a condanne per spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare sempre la strada processuale corretta prima di proporre ricorso.
- Se si ritiene che il vincolo probatorio sia divenuto ingiustificato dopo lungo tempo o dopo atti processuali rilevanti (es. rinvio a giudizio), va documentato il cambiamento delle circostanze e richiesti accertamenti tecnici o provvedimenti cautelari alternativi.
- Nel pianificare la strategia difensiva, considerare l'opportunità di sollevare la questione nell'ambito della fase in cui sarà possibile impugnare la sentenza di merito, evitando impugnazioni autonome inutili.
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