Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25073/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che: a) ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; b) ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. Quanto al primo punto, il ricorso sostiene che il giudizio di pericolosità sarebbe viziato perché la ricorrente avrebbe in realtà una proposta di assunzione a tempo pieno già depositata, i precedenti richiamati sarebbero risalenti, la contiguità con ambienti criminali sarebbe solo presunta, e la proposta di volontariato prodotta in udienza non avrebbe potuto essere ritenuta tardiva poiché mancherebbe un termine normativo per il deposito documentale. Quanto al secondo punto, si deduce che, avendo la ricorrente più di sessant'anni, il tribunale avrebbe dovuto verificare d'ufficio la sussistenza di un'eventuale inabilità, anche parziale, rilevante ai fini dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d), c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo sull'affidamento in prova, osservando che il tribunale di sorveglianza ha correttamente fondato il giudizio prognostico di pericolosità su precedenti penali, pendenze processuali, informazioni rilevanti e sull'assenza di una concreta attività lavorativa lecita; ha inoltre rilevato che la proposta di volontariato era comunque indeterminata quanto ai compiti e quindi non idonea al reinserimento. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla detenzione domiciliare perché non esiste un obbligo del tribunale di acquisire d'ufficio documentazione medica per verificare, in presenza del solo dato anagrafico dei sessant'anni, una condizione di inabilità parziale ai fini della misura invocata.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354

    assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati

    L'affidamento in prova richiede sia l'assenza di pericolo di recidiva sia la finalità rieducativa e di reinserimento sociale del condannato.

  • art. 47, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte esclude un obbligo del tribunale di sorveglianza di acquisire d'ufficio documentazione medica per verificare l'eventuale inabilità, anche parziale, del richiedente che abbia più di sessant'anni.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    La circostanza che la condannata fosse libera ex art. 656, comma 5, è valorizzata per escludere che la mancata attivazione lavorativa dopo la proposta di assunzione fosse stata determinata da impedimenti estranei alla volontà della stessa.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Il termine di cinque giorni antecedenti all'udienza riguarda il deposito delle memorie e non il deposito dei documenti, purché avvenga nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza deve verificare cumulativamente la capacità della misura di prevenire il rischio di recidiva e la sua idoneità al reinserimento rieducativo del condannato.
  • Il giudizio prognostico di pericolosità può essere fondato su precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia e risultati dell'osservazione socio-familiare, trattandosi di fonti di conoscenza legittime e logicamente utilizzabili.
  • Non è travisamento della prova ritenere insussistente un'attività lavorativa lecita quando dagli atti risulti solo una disponibilità all'assunzione rimasta inattuata per un apprezzabile periodo di tempo.
  • La mera disponibilità a svolgere attività di volontariato non è di per sé sufficiente se l'offerta è indeterminata nei contenuti e quindi non consente di apprezzarne l'effettiva utilità rieducativa.
  • In materia di misure alternative, il giudice non è tenuto a valorizzare o a svolgere accertamenti su elementi meramente presuntivi o su profili non necessari alla motivazione della prognosi sfavorevole, quando la decisione sia già sorretta da autonome e sufficienti ragioni.
  • La produzione documentale in udienza non è assoggettata al termine di cinque giorni previsto per le memorie, ma resta necessario che sia rispettato il contraddittorio; tuttavia il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base del provvedimento impugnato.
  • La sola età superiore ai sessant'anni non impone al tribunale di sorveglianza di acquisire d'ufficio documentazione sanitaria per verificare la sussistenza di un'inabilità parziale ai fini della detenzione domiciliare.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.