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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava diciassette avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1993-2009, emessi in relazione a una struttura ricreativo-sportiva realizzata e gestita dalla società su un'area comunale concessa in uso. In particolare, lamentava: l'omessa pronuncia sulla congruità del valore attribuito alla struttura; la mancata considerazione della natura personale, e non reale, del rapporto concessorio; l'utilizzo della rendita catastale per annualità anteriori alla richiesta di accatastamento; e l'inefficacia degli avvisi notificati dopo la cancellazione della società e al socio accomandatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Commissione regionale aveva espressamente confermato l'utilizzo dei valori catastali non impugnati e divenuti definitivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non proposta nei giudizi di merito. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, poiché gli atti decisivi non erano stati riprodotti né allegati al ricorso, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Comune di Lipomo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori e spese forfetarie, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque esaminato e deciso, anche implicitamente o sinteticamente, la questione dedotta.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    La norma disciplina i soggetti passivi dell'ICI e la rilevanza dei diritti sugli immobili. La questione relativa alla natura reale o personale della concessione non è stata esaminata nel merito perché proposta tardivamente in cassazione.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337

    Le contestazioni sull'efficacia temporale della rendita catastale richiedono la produzione della richiesta di accatastamento e degli atti pertinenti. La mancata riproduzione o allegazione dell'atto comporta difetto di specificità del ricorso per cassazione.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e, quando necessario, riprodurre o allegare gli atti e i documenti sui quali si fondano i motivi, consentendo alla Corte il controllo diretto della censura.

  • Art. 2945 c.c.

    La disposizione è stata invocata in relazione agli effetti della cancellazione della società e alla responsabilità del socio accomandatario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata produzione degli avvisi e insufficiente specificità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto o che non siano state trattate nei precedenti gradi di giudizio.
  • Chi fonda il ricorso su specifici atti o documenti deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarli o allegarli secondo le regole processuali; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Una censura di omessa pronuncia non è fondata se la sentenza contiene una motivazione, anche sintetica, incompatibile con la mancata decisione sulla questione.
  • I valori o le rendite catastali non contestati tempestivamente possono divenire definitivi ed essere utilizzati per la determinazione dell'imposta.
  • La cancellazione di una società e la responsabilità dell'ex socio devono essere contestate mediante doglianze specifiche, riferite agli atti impositivi concretamente notificati e supportate dalla loro produzione processuale.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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