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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08392/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo validamente notificato l’atto di appello, tempestivo l’accertamento per effetto del raddoppio dei termini e legittimo nel merito per l’asserita esistenza di operazioni inesistenti finalizzate a ottenere agevolazioni fiscali. La curatela ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 330, comma 3, e 291 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la rinnovazione della notifica dell’appello, eseguita presso il difensore e non personalmente alla parte, benché oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; 2) nullità della sentenza e del processo per violazione degli artt. 330, comma 3, e 160 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., assumendo che la notificazione invalida aveva impedito ogni difesa in appello; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 43, comma 3, l. fall. e degli artt. 300, 305 e 307 c.p.c., perché nelle more della rinnovazione della notifica era intervenuta la dichiarazione di fallimento, con conseguente interruzione automatica del processo e mancata possibilità per il curatore di intervenire prima della decisione d’appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminare il terzo motivo: ha osservato che la rinnovazione della notifica dell’appello, pur viziata, integrava una nullità e non un’inesistenza; tuttavia, essendo sopravvenuta la dichiarazione di fallimento, il processo si era automaticamente interrotto ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall. e la CTR non avrebbe dovuto proseguire sino alla decisione senza la rituale ripresa del processo. La mancata dichiarazione giudiziale dell’interruzione ha determinato la nullità degli atti successivi all’evento interruttivo, inclusa la sentenza di appello. La nullità è stata ritenuta deducibile per la prima volta in cassazione dalla curatela ex art. 372 c.p.c. e ha comportato la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la causa nella fase in cui si trovava al momento dell’evento interruttivo e provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    richiamato per contestare la validità della notifica dell’appello, eseguita presso il difensore anziché personalmente alla parte oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza

  • art. 291 c.p.c.

    norma invocata per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello; la Corte qualifica il vizio della notifica come nullità e non inesistenza

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dalla curatela per sostenere la nullità della notificazione e del conseguente processo

  • art. 24 Cost.

    invocato come parametro del pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla mancata rituale instaurazione del contraddittorio in appello

  • art. 43, comma 3, legge fallimentare

    l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell’evento interruttivo sul processo

  • art. 305 c.p.c.

    il termine per riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione; in difetto, gli atti successivi all’evento sono nulli

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato dalla curatela per sostenere la nullità/estinzione conseguente alla mancata prosecuzione ritualmente riassunta

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la nullità degli atti successivi all’evento interruttivo in caso di prosecuzione irrituale

  • art. 304 c.p.c.

    richiamato quale base della nullità degli atti successivi all’interruzione non dichiarata

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità conseguente alla mancata interruzione dichiarata è qualificata come relativa, quindi non rilevabile d’ufficio e deducibile solo dalla parte colpita

  • art. 372 c.p.c.

    consente di dedurre e provare per la prima volta in cassazione la nullità derivante dall’evento interruttivo

  • art. 383 c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio al giudice di pari grado

  • art. 52 legge fallimentare

    citato per distinguere le ipotesi di improcedibilità delle domande di ammissione al passivo e di restituzione o rivendicazione di beni

  • art. 53 legge fallimentare

    citato insieme all’art. 52 l. fall. come eccezione al regime generale dell’interruzione e riassunzione

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    richiamato per precisare che la dichiarazione di interruzione, se resa in udienza, fa decorrere il termine di riassunzione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per i primi motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza e del procedimento invocata per il secondo e terzo motivo

Massime di principio

  • La notifica dell’impugnazione eseguita in modo non conforme alle regole sul destinatario integra, di regola, una nullità e non un’inesistenza dell’atto, con conseguente applicazione del regime di sanatoria e rinnovazione previsto dal codice di rito.
  • L’apertura del fallimento comporta l’interruzione automatica del processo; se la dichiarazione di interruzione non viene formalmente resa e portata a conoscenza delle parti, la prosecuzione del giudizio è irrituale e determina la nullità degli atti successivi, compresa la sentenza.
  • La nullità conseguente all’omessa interruzione del processo è una nullità relativa: non è rilevabile d’ufficio e può essere fatta valere soltanto dalla parte colpita dall’evento interruttivo.
  • In cassazione è deducibile per la prima volta, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la nullità della sentenza derivante da un evento processuale sopravvenuto, purché il fatto sia documentato e la parte dimostri il concreto pregiudizio subito.
  • L’annullamento della sentenza per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa richiede che il vizio abbia inciso concretamente sulla possibilità di ottenere un esito diverso nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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