Sentenza del 27/10/2020 n. 23512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di un invito di pagamento per accise relative a rifornimenti effettuati nel 2009 a un'imbarcazione da diporto extra-UE ('Hokulani'). L'Agenzia sosteneva che, secondo la normativa nazionale (D.Lgs. n.504/1995 Tab. A punto 3 e D.M. n.577/1995), le imbarcazioni private da diporto oggetto di contratti di noleggio extra-UE non beneficiano dell'esenzione d'accisa; la società contribuente invece deduceva che la qualifica di 'uso commerciale' sussisteva perché l'imbarcazione era data in noleggio e invocava anche il principio del legittimo affidamento per omissioni e precedenti controlli tecnici dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma nazionale (D.Lgs. n.171/2005, art.2, comma 1, lett. a) che considera automaticamente 'commerciale' un'unità da diporto oggetto di contratto di noleggio sia in contrasto con l'art.14, n.1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Direttiva e la giurisprudenza richiedono l'accertamento dell'effettiva utilizzazione a fini commerciali dell'imbarcazione (ossia che la navigazione implichi la prestazione di servizi a titolo oneroso) e non si può basare la concessione dell'esenzione sul solo titolo contrattuale. Di conseguenza la Corte ha disapplicato la norma nazionale nella parte in contrasto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR competente affinché accerti, secondo i principi euro-unitari, se l'utilizzatore ha effettivamente impiegato l'unità per fini commerciali; le spese sono compensate nel rinvio.
Norme richiamate
Direttiva del Consiglio 2003/96/CE, art.14, n.1, lett. c)
"i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie ... diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto"
L'esenzione si applica agli usi commerciali della navigazione nelle acque comunitarie; la nozione di 'imbarcazioni private da diporto' va intesa in termini negativi: per avere esenzione occorre che la navigazione implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso effettiva e obiettiva.
Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 (Codice della Nautica da Diporto), art.2, comma 1, lett. a)
"l'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio"
La norma nazionale qualificava automaticamente come commerciale il noleggio; la Corte ha ritenuto tale previsione in contrasto con la direttiva UE nella parte in cui non richiede l'accertamento dell'effettivo uso commerciale da parte dell'utilizzatore.
Art.24 TUA e Tabella A, punto 3 (D.Lgs. sul sistema accise)
"Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie ... con esclusione delle imbarcazioni private da diporto"
Recepisce il principio delle esenzioni per usi determinati; l'interpretazione impone che il beneficio sia collegato all'effettivo utilizzo commerciale del carburante per la navigazione.
Decreto Legislativo n.504/1995, Tabella A punto 3 e D.M. n.577/1995
Richiamati dall'Amministrazione come base per escludere l'esenzione per certe imbarcazioni extra-UE, ma devono essere interpretati e applicati in conformità al diritto dell'Unione.
Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. C-389/89, C-391/05, C-250/10, C-151/16)
Costante interpretazione secondo cui non è sufficiente l'esistenza di un contratto di noleggio per ottenere l'esenzione: bisogna verificare come il mezzo è effettivamente utilizzato dal locatario e se la navigazione costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso.
Massime di principio
- La mera esistenza di un contratto di noleggio/locazione non garantisce automaticamente l'esenzione d'accisa: occorre accertare l'effettiva utilizzazione del natante per scopi commerciali da parte dell'utilizzatore (prestazione di servizi a titolo oneroso).
- L'onere della prova circa l'effettivo uso commerciale grava sul soggetto che invoca l'esenzione.
- Le norme interne che attribuiscono automaticamente effetti rilevanti sulla fiscalità in contrasto con la disciplina comunitaria vanno disapplicate dal giudice nazionale.
- Il principio del legittimo affidamento, anche se invocabile, non può incidere sull'obbligazione tributaria quando il presupposto oggettivo per l'imposizione sussiste; l'affidamento può, al più, limitare l'irrogazione di sanzioni/interessi se ricorrono i presupposti.
- In caso di dubbi sull'applicazione concettuale tra diritto nazionale e diritto UE, la giurisprudenza della Corte di Giustizia fornisce criteri chiari: il controllo giudiziale deve concentrarsi sulla natura dell'uso effettivo del mezzo.
- La nazionalità o la bandiera extra-UE non è di per sé decisiva: la valutazione deve concentrarsi sulla concreta prestazione di servizi e sulla finalità della navigazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 67 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 646 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 784 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →