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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della determina del Comune di Terracina n. 3634 del 30 agosto 2017

Giustizia amministrativa201700773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere comunale non favorevole, espresso ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985, sulla domanda di condono edilizio relativa a un manufatto a un piano fuori terra realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il parere non favorevole del Comune di Terracina, adottato nell’ambito della domanda di sanatoria presentata ai sensi della l. 326/2003. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 11 e 12 della l.r. Lazio n. 39/1996 e dell’art. 27 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente disatteso il parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in relazione al rischio idraulico dell’area interessata dalla presenza del canale Rio dei Gamberi. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per disparità di trattamento, assumendo che l’Amministrazione avesse adottato in precedenza determinazioni favorevoli per terreni analogamente interessati dal rischio idrogeologico. L’immobile era stato realizzato senza titolo edilizio in area sottoposta sia a vincolo idrogeologico sia a vincolo paesaggistico derivante dalla fascia di rispetto dei corsi d’acqua prevista dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che il parere favorevole del Consorzio di Bonifica riguardava esclusivamente il rischio idraulico, mentre il parere comunale impugnato concerneva il diverso vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua. Pertanto, il parere del Consorzio non era idoneo a vincolare né a condizionare la valutazione paesaggistica del Comune, competente in materia in virtù della delega prevista dall’art. 146 d.lgs. 42/2004. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo il diniego perché l’intervento consisteva nella realizzazione di un manufatto a un piano fuori terra, non riconducibile alle opere minori suscettibili di condono in area vincolata ai sensi della l. 326/2003. In tali aree il terzo condono consente, alle ulteriori condizioni previste dalla legge, soltanto interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, mentre esclude le nuove costruzioni e gli interventi comportanti nuova superficie o volumetria, corrispondenti agli abusi maggiori. È stata inoltre ritenuta infondata la censura di disparità di trattamento: la ricorrente non aveva dimostrato l’identità delle situazioni comparate e, comunque, non può essere invocato il precedente trattamento favorevole eventualmente illegittimo riservato ad altri soggetti. Le spese sono state lasciate a carico di ciascuna parte nei confronti del Comune e della Regione, non costituiti, e compensate nei confronti del Ministero, data la natura meramente formale della costituzione.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Disciplina il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nell’ambito della domanda di sanatoria; nel caso concreto il Comune lo ha espresso con riferimento al vincolo paesaggistico.

  • art. 33, comma 1, lett. a), l. 47/1985

    Il vincolo paesaggistico di inedificabilità preesistente all’intervento impedisce il rilascio del titolo in sanatoria.

  • art. 32, comma 26, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

    In area sottoposta a vincolo, la sanabilità prevista dal terzo condono è limitata alle tipologie di intervento indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, oltre alle condizioni stabilite dalla disciplina.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Le opere maggiori realizzate in area vincolata non sono condonabili; per le opere minori occorrono anche la conformità urbanistica, la sussistenza degli ulteriori presupposti temporali e il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici …… e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    Assoggetta a tutela paesaggistica i corsi d’acqua individuati dalla disposizione e le relative fasce di 150 metri.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Consente, nei limiti della delega, al Comune di esercitare la competenza autorizzatoria sugli interventi ricadenti in aree vincolate; nel caso concreto il Comune era competente a rendere il parere paesaggistico.

  • art. 20 l. 241/1990

    Non oggetto di applicazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 99 c.p.a.

    Il giudice richiama la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 20/1999, non una specifica applicazione processuale dell’art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Nell’ambito di una domanda di condono edilizio relativa a un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, la valutazione dell’autorità competente alla tutela paesaggistica è necessaria anche quando il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso, poiché occorre verificare l’attuale compatibilità dell’opera con il regime di tutela.
  • Il parere favorevole rilasciato dall’autorità competente in materia di rischio idraulico o di vincolo idrogeologico non sostituisce né condiziona la distinta valutazione paesaggistica richiesta per opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 42/2004.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il terzo condono previsto dal d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, è limitato alle opere minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché ricorrano anche gli ulteriori presupposti previsti dalla legge; non sono invece condonabili le nuove costruzioni o gli interventi che comportino nuova superficie o volumetria.
  • La disparità di trattamento non può essere utilmente dedotta senza la prova dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto; in ogni caso, il privato non può pretendere il riconoscimento di un trattamento favorevole fondato su un precedente provvedimento illegittimo concesso ad altri.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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