Cassazione Civile, Ordinanza n. 36814/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, relativo all'anno d'imposta 2014, contestando il venir meno dei requisiti per fruire del regime agevolato ex L. n. 398 del 1991. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso. In appello la CTR della Puglia aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per asserita carenza di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione si denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che l'atto di appello fosse invece conforme ai requisiti di specificità richiesti dalla norma tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo: dall'esame dell'atto di appello, riprodotto nel ricorso, emergevano censure chiare e specifiche avverso le statuizioni della sentenza di primo grado. È stato quindi affermato che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stato utilizzato per censurare l'erronea applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello tributario deve contenere motivi specifici; la specificità è soddisfatta quando l'atto individua chiaramente questioni e punti contestati e consente di ricavare, anche implicitamente, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
artt. 342 e 434 c.p.c.
pur nel testo riformato, impongono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza; tali principi sono richiamati come criteri interpretativi anche per il processo tributario.
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato quale base del procedimento camerale seguito per la decisione.
L. n. 398 del 1991
legge che disciplina il regime fiscale agevolato del quale l'Ufficio aveva disconosciuto la spettanza nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'atto consente di individuare con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, anche senza formule sacramentali.
- La riproposizione, in appello, delle ragioni già dedotte contro l'atto impositivo può essere sufficiente a integrare la specificità richiesta dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, se il dissenso investe l'intera decisione o comunque le censure risultano inequivocamente ricavabili dal complesso dell'atto.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello è illegittima quando il giudice d'appello omette di considerare il contenuto complessivo dell'atto e la concreta intelligibilità delle doglianze formulate.
- Nel giudizio di appello non è richiesta la redazione di un progetto alternativo di decisione né l'uso di formule solenni, essendo sufficiente una critica argomentata e riconoscibile alle rationes decidendi di primo grado.
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