Sentenza n. 9208/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 44,375 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui hanno escluso il ricorrente dagli idonei mediante applicazione del limite del 20 per cento previsto dalla c.d. taglia idonei, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo ma non vincitore con un punteggio complessivo di 44,375, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale chiedendo l’inserimento tra gli idonei non vincitori e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il profilo di Ispettore Chimico rientrasse tra il personale sanitario escluso dalla taglia idonei e che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria imponesse l’applicazione dell’ulteriore deroga relativa al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Con il secondo motivo ha sostenuto l’inapplicabilità del limite del 20 per cento in ragione dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, che ne sospendeva l’applicazione per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; ha valorizzato la riapertura dei termini nel 2024 e la riadozione del bando nel 2025 in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo ha dedotto il ritardo colpevole dell’Amministrazione nella conclusione della procedura, che avrebbe determinato l’applicazione della disciplina sopravvenuta sfavorevole, in violazione dei principi di affidamento, buon andamento e par condicio. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di interesse e sostenuto la legittimità dell’applicazione della taglia idonei.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo concreto e attuale l’interesse del candidato all’inserimento tra gli idonei non vincitori, poiché tale posizione può avere utilità in vista di futuri scorrimenti. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che l’espressione personale sanitario e sociosanitario contenuta nell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 riguardi il personale inserito nei ruoli delle amministrazioni sanitarie e del Servizio sanitario nazionale, non ogni professionista appartenente in astratto a una professione sanitaria. L’Ispettore Chimico è invece una figura tecnico-amministrativa inquadrata nei ruoli del Ministero dell’agricoltura. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ha natura meramente funzionale e non modifica lo status o l’ordinamento di appartenenza, sicché non consente di rientrare tra il personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Quanto al secondo motivo, la riapertura dei termini nel 2024 non rientra nell’ambito tassativo dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, riferito ai concorsi banditi nel 2025 e alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025. La riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa, essendo limitata all’integrazione della motivazione sulla scelta di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento; non ha quindi costituito una nuova indizione e non ha modificato la data di riferimento, individuata nel bando modificato del 26 marzo 2024. Il TAR ha escluso anche l’interpretazione estensiva o analogica della disciplina derogatoria, in quanto le deroghe al regime ordinario sono di stretta interpretazione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la delimitazione temporale della sospensione della taglia idonei rientra nella discrezionalità legislativa e non presenta manifesta irragionevolezza, anche alla luce dell’obiettivo di rafforzamento della capacità amministrativa e del nuovo indirizzo normativo che considera il concorso strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Il terzo motivo è stato respinto perché non esiste una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali idonea a fungere, di per sé, da parametro di illegittimità. Non è stato ravvisato un affidamento tutelabile, non essendo emersa alcuna condotta amministrativa univoca idonea a far confidare nella conclusione della procedura entro un termine utile a evitare la taglia idonei. Inoltre, il prolungamento dell’iter è stato ricondotto ai ricorsi e alle pronunce giurisdizionali intervenute sul bando, non a inerzia dell’Amministrazione. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e il rispetto dei termini processuali.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»
La deroga per il personale sanitario e sociosanitario riguarda il personale inserito nei ruoli delle amministrazioni sanitarie e del Servizio sanitario nazionale, non il solo possesso di una qualifica professionale sanitaria. La deroga per il personale di cui all’art. 3 riguarda l’ordinamento di appartenenza e non le sole funzioni di polizia giudiziaria esercitate dal dipendente.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
Individua categorie di personale assoggettate a specifici ordinamenti, tra cui magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, personale diplomatico e prefettizio; una funzione di polizia giudiziaria non determina di per sé l’appartenenza a tali categorie.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5‑ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La sospensione della taglia idonei opera esclusivamente nei casi espressamente indicati dalla disposizione e non si estende ai concorsi banditi nel 2024 solo perché abbiano avuto una riapertura dei termini o siano stati successivamente riadottati in esecuzione di un giudicato.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La disposizione esprime un indirizzo legislativo volto a privilegiare il concorso rispetto allo scorrimento delle graduatorie, rilevante nel valutare la ragionevolezza della delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei.
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda risarcitoria proposta in via subordinata, non accolta per il rigetto della domanda principale e delle censure dedotte.
artt. 3 e 97 Cost.
Il TAR ha escluso il contrasto della disciplina temporale della deroga con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, non ravvisando una disparità di trattamento manifestamente irragionevole.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione dalla c.d. taglia idonei prevista dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, la nozione di personale sanitario e sociosanitario va riferita al personale inserito nei ruoli delle amministrazioni sanitarie e del Servizio sanitario nazionale, non essendo sufficiente l’appartenenza astratta del profilo professionale a una professione sanitaria quando il dipendente sia inquadrato nei ruoli tecnico-amministrativi di un’amministrazione diversa.
- La qualifica o l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, se privi di incidenza sull’ordinamento di appartenenza e sullo status giuridico del dipendente, non consentono di ricondurre il personale tra le categorie speciali indicate dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e non determinano l’esclusione dalla taglia idonei.
- La deroga alla taglia idonei prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 è di stretta interpretazione e si applica esclusivamente alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; non si estende ai concorsi banditi nel 2024 per effetto della sola riapertura dei termini.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato che imponga esclusivamente l’integrazione della motivazione, senza modificare sostanzialmente l’indizione e l’oggetto della procedura, ha natura meramente convalidante e non determina una nuova indizione del concorso ai fini dell’applicazione della disciplina sopravvenuta.
- L’interesse del candidato non vincitore all’inserimento nella graduatoria degli idonei è concreto e attuale quando tale collocazione possa produrre un’utilità giuridicamente apprezzabile in vista di eventuali futuri scorrimenti.
- L’assenza di una disciplina generale che stabilisca una durata massima perentoria delle procedure concorsuali impedisce di ritenere illegittima la graduatoria per il solo decorso del tempo; l’affidamento sulla conclusione della procedura entro una determinata scadenza richiede una condotta amministrativa univoca idonea a generarlo e non sussiste quando il ritardo dipenda da contenziosi e conseguenti pronunce giurisdizionali.
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