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Ordinanza

Ordinanza n. 639/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. 3226 del 16/10/2023 di revoca parziale dell’agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’ (art. 46 D.L. n. 50/2017 – Legge n. 96/2017), concessa con decreto direttoriale 7 dicembre 2017 per € 5.397,80 (doc. 3); - del decreto n. 3217 del 16/10/2023 di revoca totale dell’agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’ (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 746 – legge di bilancio 2018), concessa con decreto direttoriale 28 maggio 2018 per € 8.494,74, entrambi notificati, tramite due distinte PEC, in data 18 ottobre 2023, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – Divisione IX – Interventi per il sostegno all’innovazione e alla competitività delle imprese (doc. 6); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca parziale e decreto di revoca totale di agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato due decreti ministeriali del 16 ottobre 2023, notificati il 18 ottobre 2023, con i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la revoca parziale di un’agevolazione di euro 5.397,80 e la revoca totale di un’agevolazione di euro 8.494,74, concesse nell’ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che la revoca sembrerebbe dipendere dalla perdita di un requisito successivamente all’attribuzione del beneficio e riguardare quindi la fase esecutiva del rapporto. Le parti sono state invitate a presentare memorie sulla possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso né la questione di giurisdizione. Ha avvisato le parti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo prima facie che la controversia possa rientrare nell’ipotesi in cui, dopo l’attribuzione del contributo, l’amministrazione faccia valere la decadenza o la perdita di requisiti connessi a obblighi condizionanti l’erogazione o la permanenza del beneficio. Il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha fissato la camera di consiglio del 9 luglio 2026 per il prosieguo della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 46 d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017

    Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

    Disciplina una delle agevolazioni oggetto dei decreti di revoca impugnati; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.

  • art. 1, comma 746, l. n. 205/2017

    Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

    Costituisce la base normativa dell’altra agevolazione oggetto di revoca; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rilevi d’ufficio una questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, di avvisare le parti e assegnare un termine per il deposito di memorie; la norma è stata applicata alla possibile questione di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda la revoca o la decadenza da un contributo già attribuito per la perdita di un requisito o per l’inadempimento di obblighi cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione o la permanenza del beneficio, la situazione giuridica del beneficiario tende a qualificarsi come diritto soggettivo e la controversia appartiene, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, alla giurisdizione ordinaria.
  • La situazione giuridica dell’aspirante a un finanziamento è di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, quando l’amministrazione deve ancora esercitare il proprio apprezzamento discrezionale sull’erogazione del beneficio.
  • Dopo l’adozione del provvedimento attributivo del contributo, sorge di regola un diritto soggettivo alla concreta erogazione, salvo che la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela con cui l’amministrazione intenda annullare il provvedimento attributivo; in tale ultima ipotesi la situazione torna a essere di interesse legittimo.
  • Se il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di difetto di giurisdizione non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie prima di definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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