Sentenza n. 252/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento di diniego contenuto nella nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2026, emessa in riscontro all’istanza prot. n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “Riscontro all’istanza di autotutela e riesame - Dott.ssa...”; - della deliberazione del -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Area Didattica (CAD) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi dell’Aquila ha respinto l’istanza di trasferimento della ricorrente dalla Scuola di Specializzazione dell’Aquila alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, avanzata, ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, per gravi motivi di salute e tutela della maternità; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile nonché degli articoli 30 e 34 del codice del processo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta al trasferimento in uscita verso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, unitamente alla presupposta deliberazione del Consiglio di Area Didattica
Esito
Favorevole al ricorrente (specializzanda)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università degli Studi dell'Aquila, aveva chiesto il trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore per gravi motivi di salute e familiari sopravvenuti alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica. Dopo un primo diniego, non impugnato, aveva presentato un'istanza di autotutela e riesame fondata sull'aggravamento delle proprie condizioni e sull'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938; l'Università di destinazione aveva rilasciato il nulla osta. L'Università dell'Aquila ha invece respinto la richiesta ritenendola inammissibile perché presentata durante la sospensione per maternità, in corso d'anno e prima della conclusione del primo anno e del superamento degli esami. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938, degli articoli 31 e 32 Cost., dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, illogicità e travisamento; violazione dell'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, omessa valutazione delle sopravvenienze, difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente; violazione delle garanzie partecipative; violazione dell'articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8 CEDU e del principio di proporzionalità. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall'inerzia dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento e respinto quella risarcitoria. Ha rilevato che la disciplina regolamentare dell'Ateneo, che limita i trasferimenti ordinari alla conclusione dell'anno di corso e all'ammissione all'anno successivo, non consente di ignorare l'articolo 9, comma 1, del regio decreto n. 1269 del 1938, norma primaria tuttora vigente, applicabile anche agli iscritti alle scuole di specializzazione medica. Tale disposizione attribuisce al Rettore un potere discrezionale di accordare, in via eccezionale, il trasferimento dopo il 31 dicembre quando la domanda sia giustificata da gravi motivi. L'Università avrebbe dovuto esaminare la richiesta secondo tale paradigma derogatorio, valutando la particolare condizione personale, familiare e sanitaria della ricorrente e bilanciando il buon andamento con la tutela della salute, della maternità, della vita familiare e del superiore interesse dei minori. È stato inoltre ritenuto illegittimo il rifiuto di esaminare l'istanza durante la sospensione per maternità, in contrasto con la disciplina di tutela della gravidanza e della maternità, nonché con il divieto di trattamenti meno favorevoli collegati alla gravidanza e alla maternità. L'amministrazione avrebbe dovuto operare secondo buona fede e collaborazione, considerando anche le conseguenze del diniego sulla conservazione del posto e sulle aspirazioni formative della specializzanda. È stata ravvisata anche la violazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il diniego sostanziale è stato adottato senza consentire alla ricorrente di presentare osservazioni. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la ricorrente non ha provato i presupposti della responsabilità extracontrattuale e, in particolare, l'asserita inerzia: l'Università aveva adottato provvedimenti espressi e motivati sulle istanze. L'annullamento comporta l'obbligo per l'Ateneo di riesaminare l'istanza, previa attivazione del contraddittorio procedimentale, applicando l'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938 e i principi costituzionali e convenzionali richiamati. L'Università è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, r.d. 1269/1938
Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
Norma primaria vigente e applicabile anche agli specializzandi medici; attribuisce al Rettore un potere discrezionale di autorizzare eccezionalmente il trasferimento dopo il 31 dicembre per gravi e documentati motivi, derogando ai limiti del trasferimento ordinario.
art. 21, comma 1, Regolamento Generale e Didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi dell'Aquila
Disciplina i trasferimenti ordinari subordinandoli alla conclusione dell'anno in corso e all'ammissione all'anno successivo, ma non può essere applicata in modo categorico senza valutare il potere derogatorio previsto dall'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938.
artt. 34 ss. d.lgs. 368/1999
La disciplina della formazione dei medici specialisti non contiene una disposizione puntuale sui trasferimenti degli specializzandi e non esclude l'applicazione dell'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938.
art. 37, comma 1, d.lgs. 368/1999
Il contratto di formazione specialistica comporta l'impegno a seguire con profitto il programma formativo e a svolgere le attività didattiche e assistenziali previste.
art. 40, comma 3, d.lgs. 368/1999
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni
Impone l'applicazione della disciplina di tutela della gravidanza durante la sospensione del periodo di formazione specialistica.
art. 3 d.lgs. 151/2001
ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità… ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti
Vieta trattamenti deteriore collegati alla gravidanza, alla maternità o all'esercizio dei relativi diritti; il divieto impedisce di escludere l'esame dell'istanza di trasferimento per il solo fatto della sospensione per maternità.
art. 22, comma 5, d.lgs. 151/2001
sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa
Attribuisce ai periodi di congedo di maternità rilevanza ai fini della progressione, rafforzando la tutela della specializzanda in formazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di agire secondo collaborazione e buona fede, valutando tutte le conseguenze del mancato accoglimento dell'istanza, comprese quelle sulla conservazione del posto e sulla formazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiede il preavviso di rigetto quando l'amministrazione intenda adottare un diniego fondato su ragioni sostanziali rispetto alle quali l'interessata avrebbe potuto presentare osservazioni utili.
art. 32, comma 1, Cost.
Impone di considerare la tutela della salute nel bilanciamento relativo alla richiesta eccezionale di trasferimento.
art. 31, comma 2, Cost.
Impone di valorizzare la tutela della maternità nel bilanciamento degli interessi.
art. 33, paragrafo 2, CDFUE
Rileva quale parametro di tutela della maternità.
art. 33, paragrafo 1, CDFUE
Rileva quale parametro di tutela della vita familiare.
art. 24, paragrafo 2, CDFUE
Richiede di considerare il preminente interesse superiore dei minori.
art. 8 CEDU
Rileva quale parametro di tutela della vita familiare.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento, ma la decisione ha accertato che l'amministrazione aveva comunque adottato provvedimenti espressi.
art. 21-octies l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice ha fondato l'annullamento principalmente sulla violazione della disciplina sostanziale e dell'articolo 10-bis.
art. 2043 c.c.
La responsabilità per danno da ritardo e da provvedimento illegittimo è ricondotta alla responsabilità extracontrattuale.
art. 2697 c.c.
Pone sul danneggiato l'onere di provare integralmente i presupposti della responsabilità extracontrattuale.
artt. 1226 e 2056 c.c.
Invocati per la liquidazione equitativa del danno, ma la domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dell'illecito e del danno.
artt. 30 e 34 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la domanda risarcitoria e per gli effetti conformativi dell'annullamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli atenei in materia di trasferimento degli studenti, compresi gli iscritti alle scuole di specializzazione medica, deve essere esercitata nel rispetto delle norme primarie vigenti e dei principi costituzionali e convenzionali; una disciplina regolamentare sui trasferimenti ordinari non può escludere l'applicazione della facoltà eccezionale di trasferimento per gravi motivi prevista dall'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938.
- Quando uno specializzando deduce gravi e documentati motivi sopravvenuti di salute, maternità o carattere familiare, l'amministrazione universitaria deve esercitare il potere discrezionale previsto dall'articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938 e procedere a una concreta ponderazione tra le esigenze organizzative e formative dell'ateneo e la tutela della salute, della maternità, della vita familiare e dell'interesse superiore dei minori.
- La sospensione del percorso di formazione specialistica per maternità non consente all'università di rifiutare, per tale sola ragione, l'esame di una domanda di trasferimento; la disciplina di tutela della gravidanza e della maternità vieta trattamenti meno favorevoli collegati allo stato di gravidanza o maternità.
- Prima di adottare un diniego sostanziale su un'istanza di trasferimento, l'amministrazione deve rispettare l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 quando le osservazioni dell'interessato possano incidere sull'esito del procedimento.
- In forza dei principi di collaborazione e buona fede, l'amministrazione universitaria deve valutare le conseguenze concrete del diniego di trasferimento, inclusi il rischio di perdita del posto di specializzazione e la frustrazione delle esigenze formative dell'interessato.
- Il danno da ritardo, quale forma di responsabilità extracontrattuale, richiede la prova da parte del danneggiato di tutti i presupposti dell'illecito; non è configurabile quando l'amministrazione abbia tempestivamente adottato provvedimenti espressi e motivati sulle istanze presentate.
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