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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08021/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto contrattuale qualificato dal giudice di merito come contratto di affiliazione commerciale e affitto di azienda. Su domanda della società concedente, il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’affittuaria, condannandola al rilascio dell’azienda e dei locali, al pagamento di canoni non versati e di una penale per il ritardo nel rilascio. In appello la condanna ai canoni scaduti veniva revocata, con parziale compensazione delle spese. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: contestava, in sintesi, che la condanna fosse stata pronunciata nei confronti della persona fisica in proprio anziché quale titolare dell’impresa individuale; deduceva la vessatorietà e invalidità di una clausola contrattuale che limitava l’opponibilità delle eccezioni e prevedeva una penale molto elevata; lamentava la mancata considerazione di una fideiussione prestata a garanzia della medesima attività; e la mancata valorizzazione di una copertura assicurativa che avrebbe incluso incendi e furti. La controricorrente, inoltre, aveva depositato memoria e richiesto la liquidazione delle spese per un precedente procedimento ex art. 373 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. In via solo aggiuntiva e non decisiva, ha osservato che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili per genericità, per improprio richiamo a vizi motivazionali ormai non più deducibili nei termini prospettati, e perché miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, senza rispettare gli oneri di specificità e di localizzazione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. È stata esclusa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità per l’inammissibile costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro venti giorni dalla notifica del ricorso

    Il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine previsto determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge devono indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarle con la decisione impugnata; non è consentita una ricerca officiosa della norma da parte della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Sono deducibili solo specifici omessi esami di fatti decisivi, non già insufficienze o contraddittorietà motivazionali nei termini tradizionali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare o localizzare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda; la mancata riproduzione o indicazione specifica dei documenti comporta inammissibilità delle censure.

  • art. 373 c.p.c.

    La Corte rileva che, per l’inammissibile costituzione della controparte, non può provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento cautelare svolto in sede di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di improcedibilità del ricorso, devono sussistere i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine di legge è un adempimento essenziale: la sua omissione determina l’improcedibilità del ricorso.
  • Le doglianze per violazione di legge sono inammissibili se non indicano in modo specifico le norme violate e non pongono un effettivo confronto tra la regola di diritto applicata dal giudice di merito e quella invocata dalla parte.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito o di nuova valutazione delle prove; il giudizio di legittimità non è sede di rivalutazione della quaestio facti.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non potendo essere prospettate genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il ricorso deve assolvere un rigoroso onere di specificità: i documenti richiamati devono essere riprodotti o quanto meno localizzati con precisione nel fascicolo, altrimenti le relative censure sono inammissibili.
  • Se il controricorso è inammissibile per difetto di prova della rappresentanza sostanziale del soggetto che ha conferito la procura, la Corte non può tener conto dei documenti e delle difese ad esso allegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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