Sentenza del 29/05/2015 n. 11242 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato le sentenze della CTR della Calabria che, in sede di rinvio, avevano ritenuto congrua la rendita catastale attribuita a una centrale termoelettrica e legittima l’ICI calcolata su tale rendita. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato adeguatamente la congruità della stima, non avesse risposto alle loro contestazioni e che la CTR avesse omesso di valutare elementi probatori, tra cui preventivi e prezzi di acquisto di turbine.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto che l’onere di dimostrare la congruità della rendita gravasse sull’Ufficio, ma che tale onere fosse stato assolto mediante l’indicazione dei criteri estimativi utilizzati, in particolare il criterio del costo deprezzato, tenendo conto del costo dell’impianto, del tasso di fruttuosità, della vetustà e dell’obsolescenza. La CTR aveva motivato adeguatamente la propria adesione alla stima dell’Ufficio. Le doglianze relative agli elementi probatori non esaminati sono state ritenute inammissibili, perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Le società sono state condannate alle spese: 10.000 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate e 5.000 euro in favore del Comune di Rossano, oltre agli accessori previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La Corte conferma che l’onere di provare la fondatezza e la congruità della rendita catastale grava sull’Ufficio. Nel caso concreto, tuttavia, tale onere è stato ritenuto assolto attraverso l’indicazione dei criteri e dei dati posti a base della stima.
Art. 115 del codice di procedura civile
Non è stata ravvisata violazione della norma, poiché la CTR ha valutato gli elementi disponibili e ha motivatamente ritenuto attendibili i dati estimativi dell’Ufficio.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012
La Corte richiama il regime previgente in materia di vizio di motivazione, applicabile ratione temporis, precisando che l’omesso esame di una circostanza può rilevare solo se essa sia decisiva e tale da poter invalidare con certezza la decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla rendita catastale, l’Amministrazione deve indicare e dimostrare i criteri tecnici ed economici utilizzati per la stima; non è però necessario che il giudice recepisca ogni singola contestazione del contribuente, purché la motivazione complessiva sia coerente e comprensibile.
- Una stima basata sul costo deprezzato può essere ritenuta congrua per impianti complessi e non nuovi, se considera elementi come costo originario, vetustà, obsolescenza, efficienza e redditività dell’impianto.
- In Cassazione non è possibile sostituire la valutazione estimativa del giudice di merito con una diversa valutazione dei preventivi, dei prezzi di mercato o dei costi di installazione, salvo che venga indicato un errore giuridico o un fatto decisivo completamente omesso.
- Per contestare efficacemente una rendita catastale non basta produrre valori alternativi: occorre dimostrare specificamente perché i dati e il metodo dell’Ufficio siano inattendibili o perché la loro corretta valutazione avrebbe necessariamente condotto a un risultato diverso.
- Il fatto che il giudice non menzioni singolarmente tutti gli argomenti difensivi non comporta di per sé un difetto di motivazione, quando la decisione sia logicamente incompatibile con tali argomenti e renda comprensibili le ragioni del rigetto.
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