Sentenza n. 1309/2026 - Roma, Sezione 1B
Per l'annullamento del diniego di promozione al grado superiore contenuto nella comunicazione del 08.09.2022 del Ministero della Difesa notificata via pec in pari data, e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e per la pronuncia di provvedimenti consequenziali, nonché per il riconoscimento del diritto alla promozione al grado superiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo al collocamento nella riserva di complemento
Esito
La controversia
I ricorrenti, ufficiali di complemento collocati nella riserva di complemento per limiti di età, hanno impugnato il diniego comunicato dal Ministero della Difesa, sostenendo che, in applicazione dell'art. 1076, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nel testo allora vigente, avrebbero dovuto essere promossi al grado superiore dal giorno del collocamento in congedo nella riserva di complemento. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio per i ricorrenti residenti fuori dalla Regione Lazio e l'inammissibilità del ricorso, ritenendolo rivolto contro atti meramente confermativi di precedenti atti non tempestivamente impugnati. Ha inoltre riferito di avere riesaminato le posizioni dei ricorrenti e disposto, in corso di giudizio, l'avanzamento al grado superiore con decorrenza retroattiva. I ricorrenti hanno confermato l'avvenuta promozione e dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente ai ricorrenti residenti fuori dalla Regione Lazio. Ha ritenuto applicabile il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., poiché il rapporto di servizio era già cessato e gli atti impugnati producevano effetti localizzabili nel Comune di residenza di ciascun ricorrente. Ha quindi declinato la competenza in favore dei TAR territorialmente indicati nel dispositivo, precisando che il giudizio poteva essere riassunto nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Il TAR Lazio ha invece mantenuto la competenza per i cinque ricorrenti residenti a Roma e per il ricorrente residente negli Stati Uniti. Per tali sei ricorrenti ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata conseguita in corso di giudizio la promozione al grado superiore richiesta. Le ulteriori questioni, compresa quella relativa alla ricevibilità o ammissibilità del ricorso, non sono state esaminate. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 1076, comma 2, cod. ordinamento militare
promozione al grado superiore dal giorno del collocamento in congedo nella riserva di complemento
La disposizione è richiamata quale fondamento della pretesa alla promozione con decorrenza retroattiva; il Ministero ha successivamente disposto l'avanzamento richiesto in corso di giudizio.
art. 890 cod. ordinamento militare
gli ufficiali posti in riserva di complemento hanno obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali
La cessazione ordinaria del rapporto di servizio ha indotto il Collegio a ritenere applicabile il criterio generale di competenza territoriale basato sulla localizzazione degli effetti dell'atto.
art. 13, comma 1, c.p.a.
criterio generale dell'estensione territoriale degli effetti degli atti impugnati
Quando il rapporto di servizio è cessato, la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui si producono gli effetti dell'atto, individuato nella residenza del ricorrente.
art. 15 c.p.a.
La riassunzione davanti al TAR territorialmente competente deve avvenire nei modi e nei termini perentori previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando il rapporto di servizio di un militare è cessato e l'atto impugnato produce effetti individuali sulla sua posizione, la competenza territoriale si determina secondo il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., avuto riguardo al luogo di residenza dell'interessato, anziché al luogo dell'amministrazione emanante.
- Se, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudice amministrativo declina la competenza territoriale, il ricorrente può riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente entro i termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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