Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6643/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro n. 402/2024 causa n. 3625/2023 RG

Giustizia amministrativa202510557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 402/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 402/2024, resa nella causa n. 3625/2023 RG. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la propria pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'intervenuto soddisfacimento integrale della pretesa avesse fatto venir meno l'oggetto della controversia. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto una compensazione parziale, considerato che l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza. Le spese sono state liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il soddisfacimento integrale della pretesa sostanziale nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il soddisfacimento integrale della pretesa sostanziale del ricorrente nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione esegue il provvedimento dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può compensare parzialmente le spese in ragione dell'esecuzione sopravvenuta e porre la parte residua a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.