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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07867/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi/atti impugnati dalla contribuente davanti alla CTP, che aveva accolto i ricorsi riuniti ritenendo prescritte le pretese tributarie e condannando il concessionario alle spese. In appello, l'agente della riscossione, succeduto alla società originariamente parte del giudizio, ha comunicato la cancellazione dei carichi tributari pendenti in forza di disposizioni di definizione/annullamento ex lege dei debiti di modesto importo; la CGT di secondo grado ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la compensazione non poteva estendersi al primo grado, nel quale ella era risultata vittoriosa con condanna alle spese in suo favore, ma doveva riguardare solo il giudizio di appello, unico grado definito dalla cessazione della materia del contendere sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguenti a definizione legale delle pendenze tributarie, la caducazione delle pronunce non passate in giudicato dei gradi precedenti comporta che la regola sulle spese dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 operi sull'intera controversia e non solo sul grado in cui la cessazione è dichiarata. Ha quindi rigettato il ricorso e, non essendosi l'agente della riscossione costituito con controricorso, non ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di spese del processo tributario

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come regola generale di soccombenza nelle spese

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    "Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate."

    la Corte lo interpreta nel senso che, in caso di cessazione della materia del contendere per definizione legale del debito tributario, la disciplina sulle spese riguarda l'intera lite e non solo il grado in cui è intervenuta la declaratoria

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato in funzione sistematica quale disposizione corrispondente agli effetti dell'estinzione del processo

  • art. 4 d.l. n. 119/2018

    è letto come norma di annullamento automatico ipso iure dei debiti tributari di importo inferiore a mille euro, con estinzione del processo per cessata materia del contendere nei giudizi pendenti

  • L. n. 136/2018

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018

  • art. 1, comma 222, L. n. 197/2022

    indicato come attuale collocazione della disciplina di annullamento automatico dei debiti di modesto importo

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dall'agente della riscossione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da una definizione legale delle pendenze tributarie, l'effetto estintivo incide sull'intera controversia e travolge le statuizioni dei gradi precedenti non ancora passate in giudicato.
  • Nei casi di annullamento ex lege dei debiti tributari di modesto importo, l'effetto è automatico e ipso iure, sicché la mancata adozione di un formale provvedimento di sgravio non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per causa sopravvenuta normativa, la disciplina delle spese va applicata in modo unitario rispetto all'intero processo, non limitandola al solo grado in cui la cessazione viene pronunciata.
  • La regola speciale sulle spese nel processo tributario relativo a definizioni legali delle pendenze prevale sulla ricostruzione che collegherebbe le spese esclusivamente al singolo grado processuale in cui si verifica l'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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