Cassazione Civile, Ordinanza n. 34296/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso abitativo condotto in locazione in forza di un contratto stipulato nel 1996 e registrato solo nel 2006. Il locatore chiedeva rilascio dell’immobile e pagamento di canoni scaduti e quota di imposta di registro; il conduttore resisteva sostenendo, in via pregiudiziale, la nullità del contratto per tardiva registrazione e, nel merito, l’inapplicabilità del canone pattuito perché superiore ai limiti di legge, con conseguente operatività dell’equo canone per l’intera durata del rapporto e assenza di morosità, ovvero addirittura sua posizione creditoria. Dopo la conferma in appello della decisione di primo grado, il conduttore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di norme sulla locazione abitativa e sulla compensazione, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto irrilevante la questione della nullità della pattuizione del canone ultralegale e aveva trascurato che, una volta applicato il canone legale, il mancato pagamento di alcune mensilità non integrava morosità, oppure era comunque neutralizzato dal suo credito verso il locatore. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché non rispettava l’onere di specificità e localizzazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c., non riproducendo né individuando in modo adeguato il contenuto della dedotta domanda riconvenzionale o dell’asserita eccezione di compensazione; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sul giudicato interno circa l’omesso pagamento integrale del canone e sulla mancata impugnazione della statuizione di inammissibilità della riconvenzionale e dell’assenza di eccezione di compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso e, per conseguenza, l’intero ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse autosufficiente, non riportasse in modo idoneo gli atti richiamati e non si confrontasse con la motivazione della sentenza di appello, che aveva affermato il giudicato interno sia sull’inadempimento integrale dell’obbligazione di pagamento del canone sia sulla debenza della somma richiesta dal locatore. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato dal ricorrente per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità del motivo.
art. 342 c.p.c.
l’appellante aveva l’onere di censurare specificamente la statuizione di primo grado sulla tardività della domanda riconvenzionale; la mancata specifica impugnazione ha consolidato il giudicato interno.
art. 665 c.p.c.
richiamato per l’ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale nel procedimento di sfratto per morosità.
art. 5 L. 392/1978
invocato dal ricorrente tra le norme sulla locazione per sostenere l’applicazione del canone legale e l’insussistenza della morosità.
art. 79 L. 392/1978
richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità dei patti contrari alla legge in materia di locazione.
art. 2, comma 1, L. 431/1998
invocato per sostenere la disciplina della durata e del rinnovo dei contratti di locazione abitativa e il rinvio alla disciplina applicabile ai rapporti in corso.
art. 14, commi 4 e 5, L. 431/1998
richiamato per sostenere l’ultrattività della disciplina previgente per i contratti in corso e la persistente applicabilità della legge sull’equo canone quanto alla misura del canone.
art. 11 preleggi
invocato quale criterio di irretroattività della legge nuova.
artt. 1241, 1242, 1243 c.c.
richiamati per sostenere l’operatività della compensazione tra il credito asserito dal conduttore e il credito del locatore.
art. 1460 c.c.
richiamato nel motivo, ma la Corte evidenzia che la questione non era stata proposta come eccezione di inadempimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su atti processuali, è necessario rispettare l’onere di autosufficienza, indicando e localizzando con precisione gli atti e riproducendone il contenuto rilevante; in difetto il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione d’appello si fonda sul giudicato interno su un determinato accertamento, la censura che non colpisce quel passaggio è inammissibile.
- La domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile o tardiva non può essere genericamente riqualificata in sede di legittimità come eccezione di compensazione se il ricorso non chiarisce in modo specifico come tale eccezione fosse stata effettivamente introdotta e dove risultasse dagli atti.
- Nel giudizio di sfratto per morosità, l’accertamento dell’omesso pagamento integrale del canone, se non specificamente contestato, può costituire base sufficiente per la risoluzione del contratto, trattandosi dell’obbligazione principale del conduttore.
- La deduzione dell’illegittimità del canone pattuito incide sulla debenza del credito del locatore solo se è tempestivamente e specificamente introdotta nel giudizio, anche mediante le corrette difese di merito o eccezioni compensative; altrimenti la questione può restare irrilevante ai fini della decisione.
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