Cassazione Civile, Ordinanza n. 28748/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2009 e 2010 su quattro immobili di proprietà di un ente religioso. In primo grado i ricorsi dell’ente erano stati accolti; in appello il giudice tributario aveva riconosciuto l’esenzione solo per uno degli immobili, ritenendo provata per esso la destinazione ai fini agevolati dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, mentre per un immobile adibito ad attività scolastica aveva escluso l’esenzione perché l’attività era svolta con modalità commerciali, con rette non simboliche e idonee a coprire oltre metà dei costi. L’ente religioso ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti centrati sulla violazione dell’art. 7 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito natura commerciale all’attività didattica svolta nell’immobile di via Bassagrande, poiché le rette non avrebbero coperto neppure i costi sostenuti. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse riconosciuto l’esenzione per l’immobile di via Colombo senza un rigoroso accertamento dell’assenza di attività economica, nonostante l’uso assistenziale fosse stato desunto da una pubblicazione e non specificamente contestato in fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’ente religioso sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondate le doglianze dell’ente perché la CTR aveva correttamente applicato la disciplina dell’esenzione ICI per gli enti non commerciali, valorizzando il fatto che l’attività scolastica nell’immobile di via Bassagrande era svolta con corrispettivi congrui e non simbolici, sufficienti a coprire più della metà dei costi complessivi, quindi con modalità commerciali. La Corte ha ribadito che, ai fini dell’esenzione, non basta la finalità solidaristica o religiosa, occorrendo che l’attività sia svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici. Ha poi respinto il ricorso incidentale del Comune osservando che la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR sull’uso assistenziale e gratuito dell’immobile di via Colombo, attività non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Le spese sono state compensate tra le parti; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L’esenzione ICI per gli enti non commerciali si applica solo alle attività tassativamente indicate e svolte senza modalità commerciali; la finalità solidaristica o religiosa non è sufficiente da sola.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
La disposizione, nel testo richiamato, chiarisce l’ambito applicativo dell’esenzione e la nozione di attività non esclusivamente commerciale.
L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ha convertito il d.l. 203/2005 inserendo il comma 2-bis all’art. 7 del decreto ICI.
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 2, comma 133
Ha aggiunto il divieto di rimborsi e restituzioni per pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39
Ha sostituito il testo del comma 2-bis precisando che l’esenzione si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c)
Ai fini dell’esenzione, l’attività didattica deve essere svolta gratuitamente o contro corrispettivi simbolici e tali da coprire solo una frazione del costo.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative sono di stretta interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per contestare un accertamento di fatto correttamente compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sugli accertamenti e sulle valutazioni probatorie resta nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 2082 c.c.
L’attività imprenditoriale va intesa in senso oggettivo; lo scopo di lucro soggettivo è irrilevante.
art. 2195, primo comma, c.c.
Per l’industrialità dell’attività è sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Massime di principio
- L’esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede non solo la natura soggettivamente non lucrativa dell’ente, ma anche che l’immobile sia destinato in modo esclusivo ad attività agevolate svolte senza modalità commerciali.
- Una finalità religiosa, assistenziale o solidaristica non basta a escludere il carattere economico dell’attività: occorre verificare concretamente se il servizio sia offerto gratuitamente o contro corrispettivi meramente simbolici.
- In materia di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, trattandosi di norme di stretta interpretazione.
- La gestione in perdita non esclude di per sé il carattere economico o imprenditoriale dell’attività, quando i corrispettivi siano comunque idonei a remunerare i fattori produttivi o a coprire una parte significativa dei costi.
- In cassazione, la censura per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, che resta riservata al giudice di merito salvo i limiti del vizio motivazionale.
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