Sentenza n. 754/2026 - Latina, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dal ricorrente il 24 novembre 2025 (prot. n. 2025/245761 del 25 novembre 2025), ai sensi degli artt. 22 e segg. l. 1990 n. 241, inerente il rilascio di copia del titolo edilizio, del progetto approvato e delle eventuali varianti relativi all’edificio costruito in Via Caccini nn. 49/51 da Immobiliare OLMO S.r.l., confinante con la proprietà del ricorrente sita in Latina (LT), Largo Catalani n. 6;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso a titolo edilizio, progetto approvato e varianti relativi a un edificio confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso documentale presentata al Comune di Latina ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, avente ad oggetto il titolo edilizio, il progetto approvato e le eventuali varianti relativi a un edificio costruito su un'area confinante con la sua proprietà. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. In corso di giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva dato positivo riscontro all'istanza e aveva osteso i documenti, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese, poiché l'accesso era stato consentito solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'ostensione integrale dei documenti avesse soddisfatto pienamente la pretesa azionata. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, consistente nella valutazione sommaria dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se l'Amministrazione non avesse successivamente soddisfatto la pretesa. La domanda è stata ritenuta fondata, poiché il Comune ha consentito l'accesso soltanto dopo la notificazione del ricorso e quando si era già formato il diniego tacito. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei rapporti con il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente per ottenere copia degli atti edilizi relativi all'immobile confinante.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza del comportamento sopravvenuto.
- L'amministrazione che soddisfa la richiesta di accesso soltanto dopo la notificazione del ricorso e dopo la formazione del diniego tacito può essere condannata alle spese quando la pretesa del ricorrente risulti fondata.
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