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Sentenza

Sentenza n. 4088/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto Rettorale n. 96 del 15/01/2026 di approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-06 - Economia Aziendale (ssd ECON-06/A - Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Cod. 2025-PO24-032) - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi inclusi il D.R. n.rep. 3189/2025, prot. 0415630/25 del 18.09.2025 e il D.R. n. rep. 3555/2025, prot. 0445106/25 del 17.10.2025 con cui è stata costituita la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura, i verbali tutti relativi all’espletamento della procedura e la relazione riassuntiva prot. n. 0513970/2025 del 17.12.2025, con i quali la Commissione giudicatrice individua nella Prof.ssa Francesca MAGLI la candidata meritevole di svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto, nonché la deliberazione del Consiglio di Dipartimento 26/2025 che ha designato la rosa di possibili commissari sulla cui base formare la Commissione e il verbale di sorteggio n. 8/COM/2025 del 04.09.2025, nonché, il decreto di nomina della prof.ssa Francesca Magli a professore ordinario e le presupposte delibere di chiamata del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di amministrazione. Nonché, per quanto di interesse, gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (prot. n. 19133/25), nella parte in cui non prevede un’estrazione dei commissari in conformità alle prescrizioni ANAC e ministeriali.

Giustizia amministrativa202601068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, l. 240/2010, compreso il decreto rettorale di approvazione degli atti e la nomina della candidata vincitrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la procedura selettiva articolando cinque motivi. In primo luogo, ha dedotto la violazione del regolamento di Ateneo, il difetto di istruttoria, la violazione del metodo collegiale e del principio di imparzialità nella formazione della rosa dei commissari, sostenendo che curricula e requisiti non fossero stati verificati prima dell'approvazione della lista e che il sorteggio fosse solo apparente. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'atto di indirizzo MIUR n. 39/2018, delle indicazioni ANAC e dell'autovincolo assunto dall'Ateneo, censurando il sistema regolamentare di sorteggio e chiedendo, per quanto di interesse, l'annullamento degli artt. 8 e 9 del regolamento di Ateneo. Con il terzo motivo ha denunciato la carenza della valutazione comparativa, il difetto di motivazione, la contraddittorietà e l'illogicità, sostenendo che la Commissione si fosse limitata a dichiarare la vincitrice comparativamente più meritevole senza spiegare il raffronto tra le candidate. Con il quarto motivo ha contestato la valutazione delle proprie pubblicazioni come non pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare ECON-06/A Economia aziendale, ritenendo che i temi di organizzazione aziendale fossero riconducibili all'economia aziendale; ha dedotto difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del d.m. n. 639/2024 e della lex specialis. Con il quinto motivo ha censurato la genericità dei criteri, la mancata predeterminazione del peso relativo dei parametri e le singole valutazioni comparative, deducendo eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e prescindendo dalle eccezioni preliminari di tardività e inammissibilità sollevate dall'Università. Quanto alla composizione della Commissione, ha rilevato che il Consiglio di Dipartimento aveva approvato la rosa dei nominativi, che la Commissione di sorteggio aveva effettuato il sorteggio e che il Senato accademico aveva successivamente verificato i requisiti. Il regolamento non imponeva che la verifica dei requisiti di tutti i nominativi fosse svolta prima dell'approvazione della rosa; la verifica dei soli componenti estratti è stata ritenuta coerente con esigenze di semplificazione e celerità. L'atto di indirizzo MIUR e le indicazioni ANAC sul sorteggio sono stati qualificati come raccomandazioni non immediatamente prescrittive, lasciando agli Atenei la responsabilità di individuare le misure organizzative più adeguate. Non è stato ravvisato neppure un autovincolo violato, poiché nel caso concreto tutti i commissari erano esterni e scelti mediante sorteggio, diversamente dalla fattispecie esaminata in altra precedente pronuncia. Quanto alla valutazione comparativa, il Collegio ha ritenuto sufficiente che la Commissione avesse predeterminato criteri e sottocriteri, valutato singolarmente pubblicazioni, curriculum, ricerca e didattica e poi formulato un giudizio complessivo comparativo, individuando all'unanimità la vincitrice. Non era necessaria una comparazione analitica voce per voce ulteriore rispetto ai giudizi già espressi. In relazione alle pubblicazioni, il TAR ha affermato che la congruenza doveva essere valutata non soltanto rispetto al Gruppo scientifico-disciplinare, ma anche rispetto allo specifico Settore scientifico-disciplinare ECON-06/A. La Commissione aveva motivatamente ritenuto alcune pubblicazioni prevalentemente riferibili all'organizzazione aziendale, distinta per oggetto scientifico dall'economia aziendale, e tale valutazione non presentava errori manifesti o illogicità. Infine, il Collegio ha escluso che la mancata attribuzione di pesi numerici ai criteri costituisse un vizio, poiché la procedura era basata su giudizi qualitativi motivati e la l. 240/2010 non imponeva l'uso di griglie o ponderazioni numeriche. Le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione erano sindacabili solo per manifesta inattendibilità, superficialità, incompletezza, incongruenza, disparità o irrazionalità, non ravvisate nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese, quantificate in euro 4.000 oltre oneri di legge, da ripartire in parti uguali tra Università e controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 240/2010

    Disciplina la procedura di chiamata utilizzata per la copertura del posto di professore di prima fascia.

  • art. 18 l. 240/2010

    Il giudice richiama la disposizione per rilevare che non impone il sorteggio dei commissari, lasciando libertà all'Ateneo nella nomina, nel rispetto dei principi applicabili.

  • d.m. 2 maggio 2024, n. 639

    Ha istituito i nuovi Gruppi scientifico-disciplinari, aggiornato i Settori scientifico-disciplinari e disposto la riconduzione dei SSD ai GSD; la congruenza delle pubblicazioni deve essere valutata anche rispetto allo specifico SSD.

  • artt. 8 e 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato

    Regolano la proposta dipartimentale, la formazione della rosa dei commissari esterni, il sorteggio e la verifica dei requisiti; non impongono che la verifica preceda temporalmente l'approvazione della rosa.

  • atto di indirizzo MIUR 15 maggio 2018, n. 39

    si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti ...

    Le indicazioni sulla composizione delle commissioni e sul sorteggio sono raccomandazioni e non prescrizioni immediatamente vincolanti.

  • delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208

    Individua, nell'ambito della prevenzione del rischio corruttivo, la composizione irregolare delle commissioni e i conflitti di interesse come fattori di rischio, suggerendo misure organizzative.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Quando il regolamento di Ateneo prevede la verifica dei requisiti dei commissari senza stabilire che essa debba precedere l'approvazione della rosa da sorteggiare, è legittimo che la verifica sia svolta dopo il sorteggio e limitatamente ai nominativi estratti, purché il procedimento complessivo assicuri il controllo dei requisiti prima della nomina della Commissione.
  • Le indicazioni contenute negli atti di indirizzo ministeriali e nei Piani nazionali anticorruzione sul sorteggio dei commissari universitari, quando formulate come raccomandazioni o misure suggerite, non hanno immediata forza prescrittiva e non impediscono all'Ateneo di adottare un diverso modello regolamentare coerente con le proprie esigenze organizzative.
  • In una procedura comparativa universitaria basata su giudizi qualitativi, è sufficiente che la Commissione predetermini criteri e sottocriteri, valuti analiticamente i candidati e formuli un giudizio complessivo comparativo coerente con le valutazioni individuali; non è necessario un ulteriore raffronto numerico o voce per voce tra tutti i candidati.
  • La congruenza della produzione scientifica di un candidato deve essere verificata non solo rispetto al Gruppo scientifico-disciplinare generale, ma anche rispetto allo specifico Settore scientifico-disciplinare indicato nel bando, potendo la Commissione escludere o ridimensionare pubblicazioni riferibili prevalentemente a un diverso settore scientifico.
  • Nelle selezioni universitarie fondate su valutazioni tecnico-discrezionali qualitative, l'assenza di una ponderazione numerica dei criteri non determina di per sé illegittimità, quando i criteri siano predeterminati e i giudizi siano motivati e coerenti con essi. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione della Commissione salvo manifesta inattendibilità, travisamento, superficialità, incompletezza, disparità o irrazionalità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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