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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, a un medico convenzionato addetto alla continuità assistenziale, dell’indennità di rischio prevista da un Accordo Integrativo Regionale per il periodo luglio 2017-maggio 2018. Il Tribunale aveva ingiunto alla ASL il pagamento della somma; la Corte d’appello, su opposizione della ASL, ha revocato il decreto ritenendo nulla la clausola dell’accordo regionale che attribuiva l’indennità, perché in contrasto con la disciplina nazionale. Nel ricorso per cassazione la medica ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla contrattazione collettiva del pubblico impiego e sulla disciplina dei rapporti convenzionali, sostenendo che la nullità dell’accordo regionale sarebbe configurabile solo in caso di contrasto irriducibile con l’Accordo nazionale, contrasto qui insussistente; (2) violazione degli artt. 8, 14 e 72 dell’Accordo Nazionale Collettivo 20 gennaio 2005, assumendo che la previsione di un compenso aggiuntivo regionale non fosse esclusa dalla clausola sull’onnicomprensività dell’importo orario e che l’indennità valorizzasse le particolari difficoltà del territorio; (3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e di norme processuali, sostenendo che l’accordo regionale fosse fondato su una valutazione delle condizioni di rischio e disagio di tutte le sedi di continuità assistenziale regionali, circostanza che sarebbe emersa dagli atti e anche da normativa regionale successiva poi dichiarata incostituzionale. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo. Ha ribadito che l’art. 13 dell’AIR Abruzzo, nella parte in cui riconosceva in modo generalizzato un’indennità di rischio oraria a tutti i medici di continuità assistenziale, è nullo perché introduce un compenso aggiuntivo non consentito dalla disciplina nazionale: l’art. 14 dell’ACN ammette interventi regionali solo per definire parametri relativi a particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre qui mancava una specificazione di tali condizioni ed il compenso era stato previsto automaticamente e indifferentemente per tutti i medici. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto in ricorso per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato i motivi sotto tale profilo e li ha ritenuti infondati.

  • art. 4, comma 9, L. 412/1991

    richiamato per sostenere i limiti della contrattazione decentrata rispetto a quella nazionale nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 52, comma 27, L. 289/2002

    richiamato quale norma modificativa dell’art. 4, comma 9, L. 412/1991.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla Corte d’appello quale base della nullità della clausola regionale contrastante con la disciplina nazionale.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nel primo motivo come norma sulla disciplina dei rapporti convenzionali dei medici di medicina generale.

  • art. 48 L. n. 833 del 1978

    richiamato come norma che sancisce il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati, parametro usato per valutare la legittimità della maggiorazione regionale.

  • art. 8 dell'Accordo Nazionale Collettivo 20 gennaio 2005

    richiamato per affermare i limiti e i contenuti della contrattazione regionale e per sostenere che non impedisse compensi ulteriori nei limiti previsti.

  • art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo

    clausola dichiarata nulla perché prevedeva in modo generalizzato un’indennità di rischio oraria per tutti i medici di continuità assistenziale, in contrasto con la disciplina nazionale.

  • art. 14 dell'Accordo Nazionale Collettivo 20 gennaio 2005

    consente agli accordi regionali di definire parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale, ma non giustifica un compenso automatico e indifferenziato.

  • art. 72 dell'Accordo Nazionale Collettivo 20 gennaio 2005

    invocato dalla ricorrente per sostenere la non esclusione di compensi aggiuntivi rispetto all’importo orario onnicomprensivo.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per censurare l’interpretazione della clausola contrattuale regionale.

  • art. 1344 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 115, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti di causa.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ha comunque ritenuto assorbente e decisiva la nullità della clausola per contrasto con la disciplina nazionale.

  • art. 2-nonies d.l. 29 marzo 2004, n. 81, conv. in L. 138/2004

    la Corte lo richiama come norma che rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione regionale e aziendale per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per fare riferimento al più ampio percorso motivazionale della precedente sentenza di legittimità seguita dal collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato nel frontespizio come base procedurale della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel frontespizio come base procedurale della trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel rapporto dei medici convenzionati, la contrattazione collettiva regionale o decentrata non può introdurre emolumenti in contrasto con la disciplina nazionale: la derogabilità è ammessa solo entro i limiti espressamente rimessi agli accordi regionali.
  • Quando la contrattazione nazionale consente interventi regionali per valorizzare specifiche condizioni di disagio o difficoltà, la legittimità del compenso aggiuntivo presuppone una reale e puntuale specificazione di tali condizioni nella fonte regionale; in mancanza, il compenso si risolve in una maggiorazione generalizzata del corrispettivo e la clausola è nulla.
  • L’eventuale accertamento in fatto delle condizioni operative dei singoli ambiti territoriali non può sanare una clausola regionale che non abbia essa stessa individuato e valorizzato le particolari condizioni richieste dalla disciplina nazionale.
  • La nullità della clausola collettiva regionale può essere affermata anche quando essa si ponga in contrasto con il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati e con i limiti posti dalla contrattazione nazionale ai livelli decentrati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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