Sentenza n. 2977/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. R.U. -OMISSIS- d.d. 7.4.2025, comunicata e pubblicata in data 9.4.2025, con cui la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” nel Comune di Campagnano in favore della società -OMISSIS- S.r.l.; - di tutti i verbali di gara (doc. 7.1 a 7.8), con particolare riguardo ai verbali relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica della Società aggiudicataria -OMISSIS- S.r.l. e della seconda classificata -OMISSIS-S.r.l. (doc. 7.1 a 7.10); - della nota-OMISSIS- d.d. 7.3.2025 (doc. 7.11) di conclusione del sub-procedimento di verifica dei requisiti in capo alla -OMISSIS- S.r.l.; - della nota-OMISSIS---OMISSIS- del 9.4.2025 (doc. 6) con cui la Città Metropolitana di Roma ha respinto le istanze di esclusione del primo e del secondo classificato avanzate dalla -OMISSIS- S.r.l.; - di tutti gli atti prodromici e consequenziali, anche non conosciuti; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; nonché per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione dalla gara della -OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS-S.r.l., aggiudicazione della commessa in favore della Società ricorrente e declaratoria di inefficacia e relativo subentro nel contratto ex art. 122 c.p.a., ove nel frattempo stipulato e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- SRL il 3.6.2025: a) della Determina R.G. -OMISSIS- del 7.4.2025 della Città Metropolitana di Roma, SUA per conto del Comune di Campagnano di Roma, di approvazione della graduatoria relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” nel Comune di Campagnano, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la ammissione e conseguente collocazione della-OMISSIS- al terzo posto; b) Dei verbali di gara in seduta sia pubblica sia riservata, nella parte in cui la Commissione ha ammesso e valutato la offerta presentata dalla-OMISSIS- s.r.l. che sarebbe dovuta, invece, essere esclusa per le ragioni dedotte con il presente gravame; c) Del provvedimento di ammissione, ove adottato, nonché dei provvedimenti impliciti o anche per silentium, con cui è stata disposta l’ammissione e valutazione della offerta presentata dalla-OMISSIS- s.r.l., omettendo di rilevare le cause di esclusione indicate nei motivi del presente ricorso incidentale nonché, ove lesive, delle comunicazioni relative al prosieguo delle operazioni di gara; d) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-S.R.L. il 9.6.2025: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della determina dirigenziale del 7 aprile 2025 (comunicata con p.e.c. del 9 maggio 2025) con cui Città Metropolitana di Roma Capitale (CMR), in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato alla -OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS-) la gara per l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” – -OMISSIS-” da espletarsi presso il Comune di Campagnano di Roma (aggiudicazione – doc. 6), nella parte in cui non esclude -OMISSIS- S.r.l. dalla predetta gara; - di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o conseguenziali, ivi compreso, ove esistente il provvedimento di ammissione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 11.7.2025: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Determinazione Dirigenziale n. R.U. -OMISSIS- d.d. 7.4.2025 (doc. 5), comunicata e pubblicata in data 9.4.2025, con cui la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” nel Comune di Campagnano in favore della società -OMISSIS- S.r.l.; - di tutti i verbali di gara (doc. 7.1 a 7.8), con particolare riguardo ai verbali relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica della Società aggiudicataria -OMISSIS- S.r.l. e della seconda classificata -OMISSIS-S.r.l. (doc. 7.1 a 7.10); - della nota-OMISSIS- d.d. 7.3.2025 (doc. 7.11) di conclusione del sub-procedimento di verifica dei requisiti in capo alla -OMISSIS- S.r.l.; - della nota-OMISSIS---OMISSIS- del 9.4.2025 (doc. 6) con cui la Città Metropolitana di Roma ha respinto le istanze di esclusione del primo e del secondo classificato avanzate dalla -OMISSIS- S.r.l.; - di tutti gli atti prodromici e consequenziali, anche non conosciuti; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; nonché per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione dal-la gara della -OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS-S.r.l., aggiudicazione della commessa in favore della Società ricorrente e declaratoria di inefficacia e relativo subentro nel contratto ex art. 122 c.p.a., ove nel frattempo stipulato e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore della prima classificata della gara per l'affidamento settennale dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, igiene urbana e servizi accessori nel Comune di Campagnano di Roma, unitamente agli atti di gara e alla verifica dei requisiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa terza classificata ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo l'esclusione della prima e della seconda classificata, l'aggiudicazione in proprio favore e, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro. Nei confronti della prima classificata ha dedotto: la carenza del requisito generale relativo alle procedure concorsuali, in ragione dell'affitto di un ramo d'azienda da parte di un consorzio successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale e della prospettata continuità aziendale; l'omessa dichiarazione di penali contrattuali e la sussistenza di un grave illecito professionale; la rilevanza di un reato ambientale contestato nel gennaio 2025; la mancata sottoposizione dell'offerta a verifica di anomalia. Nei confronti della seconda classificata ha dedotto violazioni dei requisiti di capacità tecnica e professionale e dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, oltre a vizi di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità. La prima e la seconda classificata hanno proposto ricorsi incidentali, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale rigetto dello stesso rendesse improcedibili i ricorsi incidentali per carenza di interesse. Ha integralmente respinto le censure contro la prima classificata. Quanto all'affitto del ramo d'azienda, ha riconosciuto che, in presenza di continuità aziendale non adeguatamente recisa, la stazione appaltante deve verificare anche i requisiti dell'affittante e che le vicende negative di quest'ultima possono riverberarsi sull'affittuaria. Tuttavia, nel caso concreto, la stazione appaltante ha correttamente accertato la discontinuità: l'affittuaria possedeva autonomamente l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, i servizi analoghi erano propri e non compresi nel ramo affittato e il fatturato richiesto risultava autonomamente soddisfatto sulla base del bilancio antecedente all'affitto. Non è stata inoltre dimostrata la continuità mediante il direttore tecnico, i cui precedenti incarichi nel consorzio erano cessati molti anni prima. Quanto al grave illecito professionale, il TAR ha ritenuto non macroscopicamente erronea la valutazione della stazione appaltante, considerato che le penali erano state oggetto di giudizio definito con accordo e parziale restituzione, non risultavano segnalazioni di penali superiori all'1% ai fini del Casellario e il contratto era stato più volte prorogato. Anche il reato ambientale è stato ritenuto inidoneo a fondare l'esclusione, trattandosi di un singolo reato contravvenzionale estinto mediante pagamento, relativo a fatti successivi al termine di presentazione delle offerte e non indicativo di tentativi di influenzare la gara o di persistenti carenze professionali. È stata inoltre ritenuta legittima la scelta discrezionale di non attivare la verifica di anomalia, alla luce della puntuale valutazione dei costi, dei principi di ammortamento e del riassorbimento della manodopera previsto dalla clausola sociale. Poiché la posizione della prima classificata è rimasta consolidata, il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure della terza classificata contro la seconda classificata, non essendo più possibile conseguire l'aggiudicazione. Per la medesima ragione ha dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi incidentali, diretti a ottenere l'esclusione della ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
Sono esclusi: "d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice".
In caso di affitto d'azienda, la liquidazione giudiziale dell'affittante rileva per l'affittuaria quando sussista continuità aziendale e l'affittuaria non dimostri una completa cesura; nel caso concreto la prova della discontinuità è stata ritenuta raggiunta.
art. 76, comma 9, d.P.R. 207/2010
È richiamato quale fondamento dei principi applicabili all'affitto d'azienda e alla verifica dei requisiti dell'affittante quando l'affittuaria non dimostri la discontinuità delle gestioni.
art. 98, commi 3, 6 e 8, d.lgs. 36/2023
Il grave illecito professionale richiede elementi sufficienti, idoneità a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore e adeguati mezzi di prova; la valutazione della stazione appaltante è discrezionale ed è sindacabile solo per travisamento evidente, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
È richiamato per qualificare il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica.
art. 100, commi 1, lett. c), e 11, d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale contestati alla seconda classificata, ma le relative censure sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 108 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla valutazione dell'offerta della seconda classificata e ai costi dichiarati, ma le censure sono state dichiarate improcedibili.
art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia riguarda la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta che appaia anormalmente bassa; la scelta di procedere o meno è espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.
art. 256 d.lgs. 152/2006
Il singolo reato contravvenzionale contestato, estinto mediante pagamento e riferito a fatti successivi al termine di presentazione delle offerte, non è stato ritenuto indicativo di grave illecito professionale.
art. 122 c.p.a.
È richiamato quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e subentro, rimasta priva di esito per il rigetto del ricorso principale.
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento ed è richiamato nel provvedimento insieme all'art. 74 c.p.a.
Massime di principio
- In caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'affittuaria che intenda evitare il riflesso delle vicende negative dell'affittante deve dimostrare una completa discontinuità imprenditoriale; in mancanza, la stazione appaltante deve verificare anche i requisiti generali dell'affittante, poiché chi beneficia dei requisiti del cedente ne sopporta anche le conseguenze. La discontinuità può risultare dal possesso autonomo dei requisiti di idoneità, capacità tecnica e capacità economico-finanziaria e dall'assenza di trasferimento di elementi qualificanti dell'organizzazione imprenditoriale.
- La verifica della continuità aziendale nell'affitto di ramo d'azienda deve essere svolta in concreto, considerando l'effettivo contributo dell'affittante alla partecipazione e all'aggiudicazione, senza applicare automaticamente le conseguenze della liquidazione giudiziale dell'affittante sulla posizione dell'affittuaria.
- La valutazione del grave illecito professionale è espressione di discrezionalità della stazione appaltante. Il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di evidenti travisamenti, macroscopici vizi di motivazione o assoluta irragionevolezza rispetto alla gravità dei fatti, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- La contestazione di un singolo reato contravvenzionale, estinto mediante pagamento e riferito a fatti successivi al termine di presentazione delle offerte, non impone di per sé l'esclusione per grave illecito professionale se non dimostra una condotta diretta a influenzare la gara o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.
- La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale. Il mancato avvio della verifica è legittimo quando la stazione appaltante abbia svolto una puntuale valutazione dei costi e non emergano elementi di manifesta e macroscopica incongruità.
- Nel contenzioso instaurato dal terzo classificato, il rigetto delle censure contro il primo classificato consolida la posizione di quest'ultimo e determina l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, delle ulteriori censure contro il secondo classificato e dei ricorsi incidentali diretti all'esclusione del terzo.
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