Sentenza del 04/05/2017 n. 3115 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Impugnazione degli atti - Litisconsorzio - Agente della riscossione - Ente impositore - Non necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui il contribuente ha facoltà di scegliere contro quale dei due soggetti proporre l'impugnazione, senza che sia obbligatorio citare entrambi nel medesimo giudizio. Il processo può quindi validamente svolgersi anche nei confronti di uno solo tra agente della riscossione ed ente impositore, salvo le specifiche contestazioni formulate e la competenza del soggetto rispetto all'atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la legittimazione passiva nell'impugnazione degli atti della riscossione. Il contribuente può proporre ricorso contro l'agente della riscossione, contro l'ente impositore oppure contro entrambi, poiché entrambi sono legittimati a partecipare al giudizio in relazione alle rispettive competenze. Tra agente della riscossione ed ente impositore non sussiste tuttavia un litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 16412/2007
Richiamata come precedente conforme sul riconoscimento della legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, senza litisconsorzio necessario.
Cassazione civile, sentenza n. 1532/2012
Richiamata come ulteriore precedente conforme sul fatto che il contribuente può impugnare l'atto nei confronti di uno solo o di entrambi i soggetti coinvolti nella riscossione.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto della riscossione, il contribuente può convenire in giudizio l'agente della riscossione, l'ente impositore oppure entrambi.
- Non è normalmente necessario instaurare il giudizio contro tutti e due i soggetti: tra agente della riscossione ed ente impositore non sussiste litisconsorzio necessario.
- La scelta del resistente dovrebbe dipendere dal contenuto della contestazione: le questioni relative alla formazione o alla debenza del tributo riguardano principalmente l'ente impositore, mentre quelle relative alla notifica o alle modalità esecutive riguardano principalmente l'agente della riscossione.
- La possibilità di agire contro un solo soggetto non elimina l'esigenza di individuare correttamente l'atto impugnato e il soggetto competente rispetto alla specifica violazione contestata.
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