Cassazione Penale, Sentenza n. 37157/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, adito ex art. 310 c.p.p., aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari che non aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Forte. L'accusa riguardava, in particolare, la falsa attestazione della presenza in ufficio di un funzionario della Polizia municipale mediante timbratura di badge, con conseguente ipotesi di concorso in truffa aggravata e violazioni connesse al pubblico impiego. Il PM censurava la motivazione del tribunale del riesame come apparente e insufficiente, e riteneva che non fossero stati adeguatamente valutati elementi quali il danno patrimoniale e di immagine all'ente pubblico, la ripetitivita del raggiro, il numero di ore lavorative evase e il rischio di inefficienza organizzativa, idonei a giustificare l'applicazione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e delle circostanze di merito, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo che non siano dedotte specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha inoltre confermato i principi applicati dal GIP e dal tribunale del riesame sul tema del pericolo di reiterazione, richiedendo che tale pericolo sia non solo concreto ma anche attuale, fondato su una prognosi collegata a personalita, modalita del fatto e condizioni di vita dell'imputato; nel caso di specie i due episodi contestati risalivano a oltre un anno prima e non sussistevano elementi sufficienti a fondare l'attualita e la concretezza del pericolo di reiterazione. Pur rilevando un errore materiale del tribunale del riesame nel riferirsi alla posizione di una coindagata, la Corte ha ritenuto l'errore irrilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
adito ex art. 310, c.p.p.
norma invocata per l'impugnazione al tribunale del riesame contro i provvedimenti cautelari
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la valutazione prognostica si fonda sulla personalita dell'accusato, sulle modalita del fatto e sulle concrete condizioni di vita; non e richiesta la previsione di una specifica occasione di reato
art. 81 c.p. (comma finale)
citata come parte della contestazione relativa al concorso nelle fattispecie ai danni del pubblico ente; la sentenza non svolge ulteriore interpretazione sostanziale della norma
art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001
55, quinquies d.lgs. n. 165 del 2001
norma richiamata in relazione a profili di disciplina del pubblico impiego oggetto delle accuse; la decisione non entra nel merito dell'applicazione della norma
art. 61 c.p., co. 1, n. 2 e n. 9
61, co. 1, n. 2 e n. 9, c.p.
circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione provvisoria; la Corte di cassazione non ha riconsiderato il loro materiale riscontro, essendo il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari e' ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicita' della motivazione; non e' consentita una rivalutazione dei fatti o delle valutazioni di merito svolte dai giudici di merito.
- Perche' sia applicabile una misura cautelare per pericolo di reiterazione, tale pericolo deve essere concreto e attuale; il giudice deve effettuare una prognosi basata sulla personalita' dell'imputato, sulle modalita' del fatto e sulle sue condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una specifica occasione di reato.
- Elementi quali la gravita del danno patrimoniale o di immagine e la ripetizione formale di illeciti possono integrare il quadro per l'adozione della misura cautelare solo se collegati alla valutazione della attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione.
- Errori formali o riferimenti errati ad altri coindagati nella motivazione non necessariamente comportano l'annullamento del provvedimento se la motivazione nel suo complesso e' coerente e sufficiente a giustificare la decisione.
- Il pubblico ministero, per ottenere misure cautelari personali, deve produrre elementi specifici e attuali che consentano una valutazione prognostica positiva circa il rischio di recidiva; censure generiche sulla gravita' del fatto sono insufficienti in sede di legittimita'.
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