Sentenza del 17/12/2018 n. 2917 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di pubblicità - supporto pubblicitario unico -messaggi plurimi - rilevanza della superficie del messaggio - rileva - dimensioni del mezzo meccanico di supporto - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità prevista dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 507/1993, in presenza di più messaggi pubblicitari relativi ad aziende diverse collocati su un unico supporto, verosimilmente un cartellone pubblicitario rotante. Il punto controverso è se la superficie imponibile debba essere calcolata considerando l'intera dimensione del supporto meccanico cumulativo oppure soltanto la superficie effettivamente occupata da ciascun messaggio pubblicitario.
La decisione
La sentenza ha affermato che il presupposto dell'imposta è costituito dal singolo mezzo pubblicitario, inteso come la forma di comunicazione utilizzata per promuovere beni, servizi o l'immagine aziendale. Quando su un unico pannello sono presenti messaggi distinti riferiti ad aziende diverse, l'imposta deve essere determinata sulla base della superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata. Non rilevano, invece, le dimensioni complessive del supporto meccanico o del mezzo pubblicitario cumulativo.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il presupposto impositivo è individuato nel mezzo pubblicitario.
La norma è interpretata nel senso che il mezzo pubblicitario coincide con la specifica comunicazione pubblicitaria esposta, non necessariamente con l'intero supporto fisico o meccanico che la contiene. In caso di messaggi plurimi riferiti a soggetti diversi, la superficie imponibile va calcolata separatamente per ciascun messaggio o impresa pubblicizzata.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, occorre distinguere tra il contenuto pubblicitario e il supporto materiale o meccanico utilizzato per esporlo.
- Quando un unico supporto contiene più messaggi autonomi riferiti ad aziende diverse, la tassazione deve normalmente essere commisurata alla superficie occupata da ciascun messaggio, senza sommare l'intera superficie del supporto.
- Le dimensioni del mezzo fisico cumulativo non sono determinanti se eccedono la superficie effettivamente destinata ai singoli messaggi pubblicitari.
- La valutazione deve concentrarsi sull'autonomia e sulla riconoscibilità dei messaggi: comunicazioni distinte e riferite a soggetti diversi possono costituire distinti presupposti impositivi.
- Per applicare correttamente il principio in casi analoghi, è necessario verificare il testo dell'atto impositivo, la configurazione concreta del supporto e la superficie effettivamente visibile e utilizzata per ciascuna pubblicità.
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