Sentenza del 21/09/2016 n. 7160 - Comm. Trib. Prov. Milano
Concordato preventivo - Cartella emessa per crediti anteriori al deposito della domanda di concordato e notificata successivamente alla sua approvazione - Legittima - Cartella per altre voci maturate dopo il deposito della domanda di concordato - Illegittima per lesione della par condicio creditorum.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella esattoriale notificata dopo il deposito e l'approvazione della proposta di concordato preventivo. In particolare, sosteneva che la cartella non potesse essere emessa durante la procedura e contestava anche l'inclusione di spese, compensi di riscossione, interessi di mora e sanzioni maturati dopo il deposito della domanda, poiché ciò avrebbe violato la par condicio creditorum.
La decisione
La sentenza ha distinto le diverse componenti della cartella. La cartella può essere legittimamente emessa e notificata anche dopo il deposito o l'approvazione del concordato quando riguarda crediti tributari anteriori, poiché ha natura di atto prodromico all'esecuzione, equiparabile all'atto di precetto, e consente al contribuente di contestare la pretesa davanti al giudice tributario. Tuttavia, sono illegittime le somme maturate dopo il deposito della domanda di concordato, quali spese, diritti e compensi di riscossione, interessi di mora e sanzioni, perché la loro inclusione viola la par condicio creditorum. L'esito è quindi parzialmente favorevole al contribuente, limitatamente alle voci post-concordato.
Norme richiamate
Disciplina del concordato preventivo
Durante la procedura il debitore non può effettuare pagamenti relativi a debiti anteriori e sono impedite le azioni esecutive sul suo patrimonio; ciò impone il rispetto della par condicio creditorum.
Norme sulla riscossione mediante cartella esattoriale
La cartella esattoriale non costituisce ancora l'atto di espropriazione forzata, che inizia con il pignoramento, ma svolge una funzione prodromica analoga a quella dell'atto di precetto. Può quindi essere notificata anche durante il concordato per consentire la contestazione della pretesa.
Principio della par condicio creditorum
La cartella può riferirsi a crediti anteriori alla domanda di concordato, ma non può includere oneri e sanzioni maturati successivamente al deposito, poiché ciò altererebbe la parità di trattamento tra i creditori.
Giurisdizione tributaria esclusiva
Il contribuente deve poter contestare la legittimità della pretesa erariale davanti al giudice tributario; per questo la notificazione della cartella non può essere esclusa solo perché è iniziata una procedura di concordato.
Massime di principio
- L'apertura o la pendenza di un concordato preventivo non impedisce, di per sé, all'amministrazione finanziaria di emettere e notificare una cartella relativa a crediti tributari sorti prima del deposito della domanda.
- La notificazione della cartella non equivale automaticamente all'avvio dell'esecuzione forzata: l'esecuzione inizia con il pignoramento, che resta soggetto ai limiti derivanti dalla procedura concorsuale.
- Occorre distinguere tra il credito principale anteriore, che può essere formalizzato nella cartella, e gli accessori maturati dopo il deposito della domanda, che non possono essere richiesti se compromettono la par condicio creditorum.
- In casi analoghi, la cartella dovrebbe essere verificata voce per voce, distinguendo data di origine del tributo, data di deposito della domanda di concordato e periodo di maturazione di interessi, sanzioni e compensi.
- La tutela concorsuale non elimina il diritto del contribuente di contestare l'accertamento o la riscossione davanti al giudice tributario, ma limita le iniziative esecutive e i pagamenti individuali durante la procedura.
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