Sentenza del 30/06/2016 n. 13393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento dell'agevolazione prevista dalla L. n. 388/2000, art. 33, comma 3, sostenendo che essa non spettasse poiché, al momento della compravendita, non era ancora stata stipulata una convenzione di lottizzazione tra i proprietari e il Comune. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente che l'intervento edificatorio fosse realizzato entro cinque anni dall'acquisto, senza richiedere che la convenzione fosse già sottoscritta alla data del trasferimento. In Cassazione, tuttavia, la questione sostanziale non è stata esaminata perché il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato improcedibile per il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata e della relativa relata di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che l'Ufficio aveva affermato che la sentenza era stata notificata, ma non aveva indicato la data della notifica né depositato la copia notificata necessaria per verificare il rispetto del termine di impugnazione. Il ricorso incidentale dei contribuenti, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma, senza una decisione della Cassazione sul merito dell'agevolazione.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
La norma disciplina l'agevolazione fiscale relativa agli acquisti di aree edificabili destinati all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, subordinandola alla realizzazione dell'intervento edificatorio entro il termine previsto. Secondo la CTR, come riportato nella sentenza, non imponeva necessariamente che la convenzione di lottizzazione fosse già stipulata al momento dell'acquisto.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 3
Richiamata dall'Agenzia delle Entrate quale disposizione rilevante per la disciplina dell'agevolazione, ma non esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'improcedibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Individua tra i motivi di ricorso per cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stata invocata dall'Agenzia per contestare l'interpretazione della disciplina agevolativa.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
Deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.
Quando il ricorrente afferma o lascia intendere che la sentenza sia stata notificata, deve depositare la copia notificata con la relata entro il termine previsto. L'omissione impedisce alla Corte di verificare la tempestività del ricorso e comporta l'improcedibilità.
Codice di procedura civile, art. 372, comma 2
Consente il deposito successivo di documenti rilevanti per l'ammissibilità o procedibilità del ricorso, entro i limiti e i termini stabiliti dalla norma; nel caso concreto non è stata sanata tempestivamente la mancata produzione della relata di notifica.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per impugnare quando non risulti notificata la sentenza. Se emerge invece che la sentenza è stata notificata, occorre verificare il termine breve e la documentazione relativa alla notifica.
Codice di procedura civile, art. 334, comma 2
La Corte richiama la disposizione per distinguere l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo in caso di improcedibilità del ricorso principale dall'ipotesi, diversa, dell'inammissibilità dell'impugnazione principale.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 9005 del 16 aprile 2009
Stabilisce che la mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notifica, quando la notifica sia stata effettuata, comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9741 del 14 aprile 2008
Afferma che, dichiarato improcedibile il ricorso principale, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diventa inefficace, secondo un'interpretazione sistematica dell'ordinamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione gli adempimenti documentali sono essenziali: se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne tempestivamente una copia con la relata di notifica.
- La mancata indicazione della data di notifica e il mancato deposito della relata possono comportare l'improcedibilità del ricorso, anche se la controparte non contesta la tempestività dell'impugnazione o deposita a sua volta la documentazione.
- L'improcedibilità è una pronuncia processuale e impedisce alla Corte di esaminare il merito della controversia; perciò la decisione impugnata resta efficace.
- Il ricorso incidentale tardivo può diventare inefficace quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile; le parti devono quindi rispettare autonomamente i termini per proporre le impugnazioni.
- In materia di agevolazioni fiscali, la concreta interpretazione dei requisiti sostanziali dipende dal testo normativo e dalla giurisprudenza applicabile; tuttavia, in questo caso, la Cassazione non ha stabilito definitivamente se la convenzione di lottizzazione dovesse precedere l'acquisto, perché ha deciso esclusivamente sulla procedibilità del ricorso.
- Quando una controversia presenta sia questioni di merito sia possibili cause di improcedibilità o inammissibilità, la Corte può definire il giudizio sulla base del vizio processuale senza affrontare la questione fiscale sostanziale.
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