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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1002

Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR di alcune sostanze attive fitosanitarie sulla base dei pareri dell’EFSA e delle verifiche tecniche sui metodi analitici. Riduce o fissa al limite di determinazione alcuni valori, mantiene altri livelli vigenti dove non emergono rischi per i consumatori e introduce una disciplina transitoria per i prodotti già ottenuti prima dell’entrata a regime delle nuove soglie. Le modifiche riguardano gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica i limiti massimi di residui (LMR) di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti e mangimi di origine vegetale e animale rientranti nel regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riguardo ai prodotti per i quali sono fissati o modificati gli LMR delle sostanze attive diquat, dodina, glufosinato, tritosulfuron e del metabolita AMTT. Incide sul mercato UE e, in quanto testo rilevante ai fini SEE, anche sullo Spazio economico europeo. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017, con mantenimento della disciplina previgente per specifiche sostanze e categorie di prodotti.

Modifica dei livelli massimi di residui per AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron

Il regolamento interviene sul regime dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e V per alcune sostanze attive fitosanitarie e per il metabolita AMTT. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle consultazioni tecniche con i laboratori di riferimento dell’Unione e sulle osservazioni dei partner commerciali raccolte tramite l’OMC.

Finalità e criteri di fondo

La Commissione adotta il regolamento per adeguare gli LMR in base ai dati scientifici disponibili e al rischio per i consumatori, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Nei casi in cui l’Autorità abbia rilevato rischio per i consumatori, gli LMR vengono ridotti; nei casi in cui manchino dati ma non emergano rischi, i valori sono mantenuti o fissati al livello indicato dall’EFSA oppure al limite di determinazione specifico.

Diquat

Per il diquat, l’EFSA ha esaminato i LMR vigenti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha rilevato un rischio per i consumatori per orzo, mais/granturco e frumento, motivo per cui tali LMR vengono ridotti. Per gli altri prodotti, poiché non emergono rischi ma alcune informazioni non sono disponibili, i limiti sono fissati nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con previsione di revisione entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.

L’allegato II sostituisce integralmente la colonna relativa al diquat e fissa numerosi valori specifici per gruppi di prodotti. In particolare:

  • per orzo, mais/granturco e frumento il valore è 0,02 mg/kg;
  • per il gruppo dei cereali, salvo le specifiche eccezioni, è generalmente previsto 0,02 mg/kg, con alcuni valori particolari come avena a 2 mg/kg;
  • per varie categorie di prodotti di origine animale e vegetale sono stabiliti valori differenziati, in molti casi pari al limite di determinazione analitica.

La nota tecnica relativa al diquat segnala inoltre che l’EFSA ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sui metodi di analisi, sul metabolismo e sugli studi di trasformazione riguardanti la natura dei residui di diquat e TOPPS nei prodotti trasformati. La Commissione terrà conto di tali informazioni se presentate entro il 24 giugno 2018; in mancanza, considererà la loro assenza al momento del riesame.

Dodina

Per la dodina, l’EFSA ha concluso che per i prodotti di origine animale mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio. In assenza di rischi per i consumatori, gli LMR sono fissati nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con revisione entro due anni.

Per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e sedani l’EFSA non disponeva di informazioni sufficienti e gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione. L’allegato II introduce inoltre valori dettagliati per numerosi prodotti vegetali e animali, tra cui:

  • valori differenziati per frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti animali e derivati;
  • valori di 3 mg/kg per taluni tessuti di bovini, ovini, caprini ed equidi;
  • valori specifici per latte, uova, miele e altri prodotti dell’apicoltura.

È riprodotta anche la nota sul barbaforte/rafano/cren: l’LMR applicabile nel gruppo delle spezie corrisponde a quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui dovute all’essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Glufosinato

Per il glufosinato, l’EFSA ha individuato una serie di prodotti per i quali alcune informazioni erano mancanti e per i quali è richiesto un ulteriore esame del rischio. Nei casi in cui non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR sono fissati al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con revisione entro due anni.

L’Autorità ha inoltre rilevato l’assenza di informazioni per numerosi prodotti, per i quali gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione, tra cui mais dolce, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, cardi, sedani, finocchio, porri e rabarbaro. Per le patate, invece, sulla base di informazioni supplementari fornite dall’Ungheria sul fattore di variabilità e in assenza di rischi per i consumatori, l’LMR è fissato al livello vigente.

L’allegato II contiene valori articolati per numerose categorie. Tra i principali:

  • agrumi: 0,05 mg/kg;
  • frutta a guscio: 0,1 mg/kg;
  • pomacee: 0,1 mg/kg, con valori di 0,9 mg/kg per mele e pere e 5 mg/kg per cotogne, nespole e nespole del Giappone;
  • uve: 0,15 mg/kg; fragole: 0,3 mg/kg;
  • olive da tavola: 20 mg/kg; patate: 0,3 mg/kg; cipolle: 0,05 mg/kg;
  • semi di colza: 1,5 mg/kg; semi di soia: 2 mg/kg; semi di cotone: 5 mg/kg;
  • riso: 0,9 mg/kg; zucchero da barbabietola: 1,5 mg/kg; cotone e olio da olive presentano valori elevati in categorie specifiche.

Per alcuni prodotti di origine animale sono previsti valori rilevanti, ad esempio 3 mg/kg per fegato, rene e frattaglie di suini, bovini, ovini, caprini ed equidi, mentre per latte, uova, miele e altri prodotti si applicano limiti più bassi o pari al limite di determinazione.

Tritosulfuron e metabolita AMTT

Per il tritosulfuron, l’EFSA ha proposto due distinti gruppi di definizioni dei residui: uno per il tritosulfuron e uno per il metabolita AMTT, tenendo conto delle diverse proprietà tossicologiche. L’Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per il tritosulfuron, mentre per AMTT ha raccomandato di fissare tutti gli LMR al limite di determinazione pertinente.

Nell’allegato V vengono quindi inserite due colonne: una relativa all’AMTT, risultante dall’impiego di tritosulfuron, e una al tritosulfuron. Per AMTT, i valori sono in larga parte pari a 0,01 mg/kg o al limite di determinazione inferiore indicato; per il tritosulfuron i limiti sono analogamente fissati a valori molto bassi, in molti casi 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda della matrice.

Il regolamento precisa che devono essere sviluppati metodi analitici capaci di raggiungere il più basso limite di determinazione possibile per AMTT e che, una volta disponibili tali metodi, i livelli potranno essere rivisti in qualsiasi momento.

Allegato III: soppressione di colonne non più necessarie

L’allegato III è modificato con la soppressione, nella parte A, delle colonne relative a dodina e glufosinato, e nella parte B, della colonna relativa al diquat. Ciò riflette il trasferimento dei valori aggiornati nell’allegato II.

Regime transitorio e data di applicazione

L’articolo 2 contiene la disciplina transitoria. Per dodina, glufosinato, tritosulfuron e AMTT, la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005 resta applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017. Per il diquat, la disciplina previgente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima di tale data, ma non per orzo, mais/granturco e frumento, per i quali si applicano le nuove soglie senza tale salvaguardia.

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 gennaio 2017. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. In concreto, vengono ridefiniti gli LMR per diquat, dodina e glufosinato nell’allegato II, soppresse le relative colonne dall’allegato III e inserite nell’allegato V le colonne relative ad AMTT e tritosulfuron.

Disciplina transitoria per i prodotti preesistenti

L’articolo 2 prevede che, per dodina, glufosinato, tritosulfuron e AMTT, la versione anteriore delle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017. Per il diquat, la disciplina previgente resta applicabile ai prodotti ottenuti prima del 14 gennaio 2017, salvo quelli di orzo, mais/granturco e frumento, per i quali la clausola transitoria non opera.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 gennaio 2017.

Rafforzamento o riduzione degli LMR in base al rischio

Per il diquat, gli LMR per orzo, mais/granturco e frumento sono ridotti perché l’EFSA ha rilevato un rischio per i consumatori. Per altri prodotti, in assenza di rischi ma con informazioni non disponibili, gli LMR vengono mantenuti al livello vigente o fissati secondo quanto indicato dall’Autorità, con revisione entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Analoga logica è seguita per dodina e glufosinato: nei casi di dati mancanti, gli LMR sono fissati al limite di determinazione specifico o al livello vigente, con revisione entro due anni.

Gestione del metabolita AMTT e del tritosulfuron

Per il tritosulfuron l’EFSA ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti, ma di trattare separatamente il metabolita AMTT, per il quale tutti gli LMR sono fissati al limite di determinazione pertinente. Il regolamento richiama la necessità di sviluppare metodi analitici capaci di raggiungere il limite di determinazione più basso possibile per AMTT e prevede che i livelli possano essere rivisti quando tali metodi divengano disponibili.

Limiti specifici e note tecniche

L’allegato introduce molteplici valori specifici per categorie di prodotti, inclusi prodotti di origine vegetale e animale. Sono previste note tecniche, tra cui l’indicazione che taluni valori corrispondono al limite inferiore di determinazione analitica e una nota specifica per il barbaforte/rafano/cren, per il quale l’LMR nelle spezie è quello fissato nella categoria degli ortaggi, tenendo conto della trasformazione per essiccatura. Per il diquat e per il glufosinato sono inoltre richiamate ulteriori informazioni mancanti da considerare alla revisione, entro il 24 giugno 2018 per specifiche questioni analitiche e sperimentali.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti alimentarimangimimercato interno

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