Ordinanza n. 1462/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 56880 dell'17.10.2025, di rigetto della domanda della ricorrente acquisita con prot. DGOSV n. 10233del 12 marzo 2024, volta al riconoscimento in Italia del titolo di studio di specializzazione conseguito all'Estero (Romania) ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (ADSS). - Di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compreso ove occorra il parere sfavorevole reso dal MUR, trasmesso con nota DGINTCO n. 12486 del 20/8/2024 ed acquisito dalla Direzione Generale degli Ordinamenti scolastici prot. n. DGOSV n. 35917 del 20/8/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito in Romania ai fini dell'insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato, in termini sommari, che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente. È stata inoltre considerata non decisiva l'argomentazione relativa all'assenza di natura abilitante del titolo, già affrontata dall'Adunanza plenaria. Il giudice ha evidenziato la necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, della circolazione dei lavoratori e della possibilità di colmare le differenze mediante adeguate misure compensative. È stato infine considerato il pregiudizio connesso alla titolarità, da parte della ricorrente, di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di diniego fino alla data di cessazione del contratto di insegnamento della ricorrente, fissata al 30 giugno 2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione dell'iter formativo estero, del piano analitico degli studi e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze formative e sulla possibilità di applicare misure compensative, senza fondare il diniego sulla sola natura non abilitante del titolo. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio di pregiudizio derivante dalla scadenza del rapporto di insegnamento sul sostegno. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti le condizioni per sospendere il diniego impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
Adunanza plenaria, nn. 18 e 22 del 2022
Secondo il richiamo operato dal TAR, ha già risolto le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento, l'amministrazione deve valutare in modo completo l'iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero non può essere motivato genericamente mediante il richiamo alle divergenze tra i programmi formativi: tali differenze devono essere esaminate rigorosamente alla luce del diritto dell'Unione europea e della possibilità di superarle mediante adeguate misure compensative.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non costituisce, di per sé, un'argomentazione ostativa decisiva quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno in scadenza può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego di riconoscimento del titolo fino alla cessazione del rapporto.
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