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Sentenza

Sentenza n. 847/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento della nota prot.n. 6014 del 09.01.2023 del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari; nonché, ove occorra, delle note del 27.06.2019 e 16.11.2021, con cui la PA ha assoggettato l’intervento edilizio al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 NTA del PPTR; del provvedimento del 02.04.2021, con cui la PA ha emesso provvedimento negativo in ordine all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica; in parte qua, della del.ne G.C. n. 371 in data 01.06.2022, nella parte cui presuppone che il procedimento edilizio oggetto del presente ricorso è attratto nell’ambito della fattispecie di cui al ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri prodotto in data 01.02.2022 innanzi alla Corte Costituzione ex art.127 Cost. contro la Regione Puglia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della proroga (art. 2, L.r. 38/2021) anche per l’anno 2022 della normativa regionale in tema di piano casa di cui alla L.R. 14/2009; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 02.02.2024: della nota prot. n. 0412930 del 05.12.2023 del Comune di Bari, con cui è stato reso noto che l’istanza di PdC n.329/2018 era stata archiviata “automaticamente” ed è stata negata l’avvenuta formazione del silenzio-assenso; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che preannunciava l’inserimento, nel permesso di costruire, di una clausola di autotutela e nota successiva di archiviazione dell’istanza di permesso di costruire con diniego della formazione del silenzio-assenso

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato nel 2018 un’istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un opificio, con realizzazione di un edificio residenziale e incremento volumetrico, invocando le premialità della legge regionale pugliese sul c.d. piano casa e del d.lgs. n. 28/2011. Il progetto è stato successivamente modificato in modo significativo, con trasmissione di nuovi elaborati nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022, inclusi nuovi conteggi volumetrici, documentazione tecnica e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Con il ricorso principale la società ha impugnato la nota del Comune che, rispetto a un permesso di costruire non ancora adottato, aveva escluso la possibilità di omettere una clausola con cui l’amministrazione si riservava l’eventuale ritiro in autotutela del titolo, qualora fosse stata dichiarata l’incostituzionalità della proroga del piano casa. Con motivi aggiunti la società ha impugnato la nota di archiviazione dell’istanza e la negazione della formazione del silenzio-assenso, sostenendo l’illegittimità dell’inerzia comunale, l’avvenuta formazione del titolo tacito ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 e la completezza della pratica entro il termine utile del 31 dicembre 2021. Ha inoltre contestato la necessità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune ha dedotto che la pratica era stata più volte modificata e integrata e non era completa entro il 31 dicembre 2021; ha inoltre sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, non fosse più possibile applicare la proroga del piano casa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, poiché diretto contro l’apposizione futura e meramente eventuale di una clausola in un permesso di costruire mai adottato: la nota impugnata aveva natura espositiva e anticipatoria e non produceva un pregiudizio concreto e attuale. In ogni caso, il ricorso principale è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il titolo edilizio non era più conseguibile. Anche il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto proposto quando la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023 aveva ormai precluso il rilascio del titolo secondo la disciplina prorogata del piano casa. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto infondata la pretesa. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 per i procedimenti edilizi soggetti al regime derogatorio del piano casa, ritenendo tale istituto applicabile soltanto alle domande di permesso di costruire ordinarie. Ha inoltre rilevato che la pratica non era completa entro il 31 dicembre 2021: la soluzione progettuale era stata sostanzialmente modificata nel dicembre 2021, la tavola essenziale sui volumi e la relazione tecnica erano state depositate il 18 gennaio 2022, l’istanza di compatibilità paesaggistica era stata integrata soltanto il 4 gennaio 2022, l’accertamento favorevole era stato ottenuto il 1° marzo 2022 e gli adempimenti energetici e l’attestazione ITACA erano stati prodotti nella seconda metà del 2022. Non è stata ravvisata un’ingiustificata inerzia comunale, poiché la durata dell’istruttoria era stata determinata dalle plurime modifiche progettuali e dalla documentazione lacunosa. Il TAR ha ritenuto inoltre che l’eventuale annullamento della nota di archiviazione non avrebbe potuto condurre al rilascio del titolo, richiamando anche l’art. 21-octies l. n. 241/1990. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • L.R. Puglia n. 14/2009

    Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 31 dicembre 2021

    La fruizione delle premialità del piano casa richiedeva la presentazione, entro il 31 dicembre 2021, di una pratica completa in ogni suo elemento.

  • L.R. Puglia n. 38/2021

    La proroga della disciplina regionale del piano casa è stata dichiarata incostituzionale e non poteva fondare il rilascio del titolo edilizio oggetto della controversia.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso

    Il silenzio-assenso opera per le domande di permesso di costruire ordinarie, ma non per i procedimenti soggetti al regime derogatorio del piano casa regionale.

  • art. 91 NTA del PPTR

    L’accertamento di compatibilità paesaggistica costituiva, nel caso concreto, un adempimento necessario della pratica e la sua integrazione successiva al 31 dicembre 2021 impediva di ritenere tempestivamente completa l’istanza.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    L’eventuale annullamento della nota di archiviazione non avrebbe potuto condurre a un esito favorevole, perché il titolo edilizio non era comunque conseguibile per la mancanza dei presupposti sostanziali e documentali.

  • art. 127 Cost.

    È richiamato in relazione al giudizio di legittimità costituzionale promosso contro la proroga regionale del piano casa; la sentenza costituzionale ha inciso sulla possibilità di applicare la disciplina prorogata.

Massime di principio

  • L’impugnazione di una clausola o determinazione soltanto preannunciata, riferita a un provvedimento amministrativo non ancora adottato, è inammissibile per difetto di concretezza e attualità della lesione.
  • Il silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non si forma sulle domande di permesso di costruire assoggettate a una disciplina edilizia speciale e derogatoria, quale quella regionale del c.d. piano casa; esso opera per le domande edilizie ordinarie disciplinate dall’art. 20.
  • Quando una disciplina speciale subordina la fruizione di premialità edilizie alla presentazione, entro una data ultima, di un’istanza completa in ogni suo elemento, modifiche sostanziali del progetto e produzione successiva di elaborati essenziali impediscono di considerare tempestivamente perfezionata la pratica.
  • La sopravvenuta impossibilità di conseguire il titolo edilizio richiesto determina il difetto, anche originario o sopravvenuto, di interesse a contestare l’archiviazione della pratica o la mancata formazione del silenzio-assenso, se l’eventuale annullamento dell’atto non potrebbe procurare il bene della vita perseguito.
  • Non sussiste ingiustificata inerzia dell’amministrazione quando la durata dell’istruttoria sia stata determinata da reiterate e significative modifiche progettuali e dalla trasmissione incompleta o tardiva della documentazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria paesaggisticaTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidanti

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