Sentenza n. 684/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero di accreditare 1.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.000 euro, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 gennaio 2025 e, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro 60 giorni, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, in quanto risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli la cui inesecuzione può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare sul portafoglio Carta docente la somma di 1.000 euro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere entro l'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza anche per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni che deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'attivazione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della Carta elettronica del docente, destinata all'aggiornamento e alla formazione professionale.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Stabiliscono le modalità di costituzione, utilizzo e funzionamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e il titolo impone a quest'ultima uno specifico comportamento.
- La proponibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, ove applicabile, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inutile decorso del termine dilatorio, l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo previsto dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato ad operare su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega e l'autorizzazione alla subdelega, purché resti individuato il responsabile dell'attività sostitutiva e siano stabiliti il termine e le condizioni per l'intervento.
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