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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6709/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per estorsione (capo 85: artt. 110, 629 c.p. in relazione all'art. 628 n.3 e 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione per effetto di una precedente sentenza in altro processo che avrebbe già riguardato lo stesso fatto (la difesa sosteneva che la condotta doveva essere considerata "aperta" solo fino al 22/06/2020); 2) mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa e non considerazione di messaggi scambiati tra le mogli delle parti connessi all'estorsione; 3) carenza di motivazione del riesame, accusato di aver fatto un mero "copia e incolla" dell'ordinanza del GIP; 4) errata valutazione delle esigenze cautelari e mancata adozione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) tenuto conto della vetustà dei fatti, dei rapporti di amicizia e dell'assenza di atti violenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nel merito dei motivi esaminati: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (la Corte ha chiarito che la formula "fino ad oggi" va interpretata con riferimento alla data dell'esercizio dell'azione penale o del rinvio a giudizio, non alla data di emissione della sentenza di primo grado in altro procedimento); il secondo motivo è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte manifestamente infondato (la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente motivato la coerenza degli indizi, valorizzando riscontri paralleli e conversazioni intercettate, e che non si tratta di una rivalutazione impropria dei fatti quando la motivazione è coerente); il terzo motivo è manifestamente infondato (il riesame non si è limitato a ripetere le argomentazioni del GIP ma ha esposto compiutamente le ragioni del rigetto delle censure); il quarto motivo è privo di pregio (la Corte ha ritenuto operative le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e che sussistano elementi che giustificano la custodia cautelare, ossia un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato vista la caratura criminale e l'appartenenza ad una organizzazione mafiosa tuttora attiva).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola il riesame delle misure cautelari; utilizzata per indicare la competenza a cui era stato adito il procedimento di revisione della misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte conferma la valutazione dei giudici di merito circa la rilevanza degli indizi e la capacità intimidatrice derivante dall'appartenenza alla 'ndrangheta.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento normativo collegato alle fattispecie di cui all'art. 416-bis; la Corte ne considera l'incidenza nelle aggravanti e nella qualificazione dell'azione criminale.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione: la Corte ritiene che gli elementi indiziari (dichiarazioni della vittima, riscontri informativi, intercettazioni) siano logicamente coordinati e idonei a fondare il giudizio di probabile colpevolezza.

  • art. 628 n.3 cod. pen.

    Circostanza aggravante legata al fatto che il fatto è stato commesso con abuso della qualità o condizione della vittima o con modalità tali da aggravare il delitto; rilevata nella contestazione dell'estorsione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione dell'ordinanza; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione denunciata.

  • artt. 273 e 292 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in tema di valutazione delle prove e attendibilità delle fonti; la Corte sottolinea che il controllo del giudice di legittimità sul riesame cautelare è circoscritto alla congruenza logica della motivazione e non alla rivalutazione probatoria quando la motivazione è coerente.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme relative alle esigenze cautelari e alle presunzioni previste dall'ordinamento: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni di pericolosità (art. 275, comma 3) e l'esistenza di elementi concreti che giustificano la custodia cautelare.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzioni sulla necessità della custodia cautelare in presenza di determinati elementi (es. appartenenza ad organizzazione mafiosa); la Corte ha ritenuto applicabili tali presunzioni nel caso concreto per giustificare il mantenimento della misura in carcere.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sul riesame delle misure cautelari è limitato a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione: non è consentita una rivalutazione integrale del materiale probatorio quando la motivazione dei giudici di merito è adeguata e logica.
  • La formula "fino ad oggi" riferita alla durata di una condotta va interpretata con riferimento alla data di esercizio dell'azione penale o alla data del rinvio a giudizio, non alla data di emissione della sentenza di primo grado in altro procedimento.
  • Per dimostrare l'insussistenza della misura cautelare, è necessario contestare in modo specifico e documentato la consistenza e la coerenza degli indizi; mere affermazioni generiche sull'assenza di violenza o su rapporti di "amicizia" non sono in genere sufficienti.
  • Le intercettazioni e i riscontri informativi collegati (anche riferiti ad episodi analoghi) possono costituire elementi indiziari rilevanti se la loro interpretazione è logicamente argomentata dal giudice di merito.
  • Il richiamo espresso nella decisione al testo e alla motivazione del provvedimento applicativo della misura non configura di per sé carenza motivazionale, purché il giudice che riesamina abbia effettivamente preso in esame e rielaborato le ragioni del provvedimento originario.
  • Quando è in gioco l'appartenenza a un'organizzazione mafiosa persistente, operano presunzioni (art. 275 c.p.p.) che rendono più agevole per il giudice motivare l'esigenza cautelare sulla base del rischio di reiterazione del reato.
  • Per ottenere il successo in un ricorso contro misura cautelare, la difesa deve proporre argomentazioni precise e prove idonee a mostrare vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice, non solo alternative ricostruzioni dei fatti.

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