Cassazione Civile, Ordinanza n. 04927/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società creditrice aveva promosso pignoramento presso terzi su crediti vantati da una società appaltatrice verso una ASL. La ASL aveva dichiarato di aver sospeso i pagamenti per asseriti inadempimenti dell'appaltatrice agli obblighi documentali previsti dalla disciplina dei lavori pubblici. La banca terza pignorata aveva invece eccepito di essere cessionaria, in forza di contratto di factoring concluso e notificato prima del pignoramento, dei crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di appalto. Il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura e il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si era concluso negativamente per la creditrice sia in primo grado sia in appello. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: (1) violazione degli artt. 117 e 118 d.lgs. 163/2006, sostenendo che la sospensione dei pagamenti per mancata produzione di fatture quietanzate e DURC impedisse il trasferimento del credito; (2) violazione dell'art. 2914 c.c. e dell'art. 5, comma 1, lett. b), l. 52/1991, sostenendo che la cessione non fosse opponibile al pignorante perché non provato il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione, e che comunque fosse applicabile la disciplina che subordina l'opponibilità al pagamento del corrispettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 118 d.lgs. 163/2006 incide soltanto sull'esigibilità e riscossione del credito verso la stazione appaltante, ma non ne impedisce l'esistenza né la cedibilità. Ha inoltre chiarito che, per la cessione di crediti d'impresa regolata dalla l. 52/1991, il pagamento del corrispettivo con data certa non è l'unico mezzo di opponibilità ai terzi: resta ferma anche l'opponibilità secondo le regole ordinarie degli artt. 1264-1265 c.c., mediante notifica o accettazione del debitore ceduto in data anteriore al pignoramento. Poiché nel caso concreto la cessione era stata stipulata, notificata e accettata nel 2009, mentre il pignoramento risaliva al 2011, la cessione è stata ritenuta opponibile al creditore procedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, num. 3 e num. 4
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento, ma le censure sono state respinte perché infondate nel merito.
artt. 117 e 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
la sospensione dei pagamenti per irregolarità documentali dell'appaltatore costituisce solo una condizione di esigibilità del credito e non ne impedisce l'esistenza o la circolazione.
artt. 1260, 1264, 1265 e 1460 c.c.
richiamati per affermare che la temporanea inesigibilità del credito non ne esclude la cedibilità e che l'opponibilità può derivare dalle forme ordinarie di notifica o accettazione del debitore ceduto.
art. 2914 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l'inopponibilità della cessione al creditore pignorante, ma ritenuto non ostativo perché la cessione risultava opponibile prima del pignoramento.
art. 5, comma 1, lett. b), l. 21 febbraio 1991, n. 52
il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione è un criterio di opponibilità, ma non esclusivo; si aggiunge, senza sostituirlo, al sistema comune di cui agli artt. 1264-1265 c.c.
art. 5, comma 2, l. 21 febbraio 1991, n. 52
fa salva la possibilità per il cessionario di rendere la cessione opponibile ai terzi secondo le regole del codice civile.
art. 543 c.p.c.
richiamato in via argomentativa per evidenziare che, se il credito non fosse trasferibile, neppure potrebbe essere pignorato; ciò conferma invece la trasferibilità del credito.
art. 175 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla non necessità di rinnovazione della notifica in presenza di ricorso prima facie infondato, per evitare attività processuali superflue.
art. 127 c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., per giustificare la definizione sollecita del processo evitando adempimenti inutili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.
Massime di principio
- Nella cessione di crediti d'impresa, la sospensione amministrativa dei pagamenti dovuta a inadempimenti documentali dell'appaltatore non incide sull'esistenza del credito, ma solo sulla sua esigibilità verso il debitore ceduto; quindi il credito resta cedibile.
- L'opponibilità ai terzi della cessione di crediti regolata dalla l. n. 52/1991 non si fonda esclusivamente sul pagamento con data certa del corrispettivo: il sistema speciale si aggiunge a quello ordinario e lascia salva l'opponibilità mediante notifica o accettazione del debitore ceduto in data anteriore al pignoramento.
- Per i crediti derivanti da un rapporto già in essere, la notifica o l'accettazione dell'atto di cessione può rendere la cessione opponibile al creditore pignorante, purché l'atto identifichi in modo sufficientemente specifico i crediti ceduti, anche futuri.
- In sede di legittimità, un accertamento di fatto del giudice di merito sulla anteriorità e opponibilità della cessione non è sindacabile se sorretto da motivazione immune da evidenti vizi logici.
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