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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso soggiorno per motivi di lavoro subordinato ID. -OMISSIS- emesso il 27 maggio 2022 dal Questore di -OMISSIS- e notificato in pari data; di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202201537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha dichiarato irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, del TUI, nonché l’eccesso di potere per carenza istruttoria, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento in forma semplificata, l’infondatezza dei motivi posti a fondamento del diniego e la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 24, comma 2, Cost., e dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, lamentando la mancata comunicazione dei motivi ostativi, la lesione del diritto di partecipazione procedimentale e del diritto di difesa. Nel corso del giudizio la difesa ha dichiarato che il ricorrente probabilmente non era più presente sul territorio nazionale, ponendo in dubbio la permanenza dell’interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la dichiarata probabile assenza del ricorrente dal territorio nazionale non consentiva di comprovare la permanenza dell’interesse alla decisione. Dall’altro, ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto assorbente la tardività sostanziale della richiesta: il permesso era scaduto il 13 gennaio 2016, mentre l’istanza di rinnovo era stata presentata soltanto il 19 ottobre 2019, con un ritardo superiore a tre anni. Pur riconoscendo che il termine legale per proporre l’istanza di rinnovo non è perentorio, il giudice ha considerato eccessivo il ritardo e quindi non idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda. Il provvedimento impugnato è rimasto pertanto valido. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata con riferimento alla conclusione del procedimento e ai presupposti per l’adozione del provvedimento decisorio.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai presupposti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate per sostenere l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla tutela del diritto di difesa nel procedimento.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    La disposizione è stata invocata con riguardo alla disciplina procedimentale del rinnovo del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio; tuttavia, un ritardo superiore a tre anni rispetto alla scadenza del titolo può essere considerato eccessivo e impedire l’accoglimento della richiesta di rinnovo.
  • La verifica della permanenza dell’interesse a ricorrere può assumere rilievo quando dagli atti emerga che il cittadino straniero potrebbe non essere più presente sul territorio nazionale; in assenza di prova della persistenza dell’interesse, il giudizio può essere definito senza accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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