Cassazione Penale, Ordinanza n. 13960/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato stava espiano una pena detentiva di tre anni di reclusione, con fine pena indicato al 27/09/2028, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Aveva presentato istanza di detenzione domiciliare, già proposta in precedenza in termini analoghi e già rigettata con decisione del 24/09/2025. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato la nuova istanza inammissibile e, comunque, l'ha rigettata per assenza di elementi sopravvenuti e per la mancanza dei presupposti di legge, valorizzando anche l'entità della pena residua da espiare. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il provvedimento non avrebbe adeguatamente giustificato il diniego.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non confrontarsi in modo effettivo con la motivazione del provvedimento impugnato, che si fondava sulla preesistenza di una precedente decisione su istanza di analogo contenuto e sulla mancanza di elementi nuovi rispetto ad essa, oltre che sull'insussistenza dei presupposti per la detenzione domiciliare in ragione della pena residua. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
indica il titolo di reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, ossia maltrattamenti contro familiari e conviventi.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiama l'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a dedurre vizi in modo assertivo senza confrontarsi con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato.
- La reiterazione di un'istanza di detenzione domiciliare già respinta, in assenza di elementi sopravvenuti o di mutamenti rilevanti della situazione, non impone una nuova valutazione favorevole se permangono i medesimi presupposti ostativi.
- Ai fini dell'accesso a misure alternative alla detenzione, la valutazione della pena residua da espiare può incidere in senso negativo sull'accoglibilità dell'istanza quando il giudice di sorveglianza ritenga non integrati i presupposti di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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