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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04403/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2013, emesso a seguito di questionario. Il contribuente aveva sostenuto che la documentazione richiesta dall’Ufficio fosse stata trasmessa in ritardo per causa non imputabile a lui, poiché già inviata all’INPS e non restituita nonostante richiesta scritta. La CTR della Campania aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’atto impositivo perché l’Amministrazione aveva emesso l’accertamento senza esaminare previamente tale documentazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per asserita motivazione meramente apparente della sentenza d’appello, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valutare il merito della pretesa dopo aver ritenuto utilizzabile la documentazione; secondo, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione sulle eccezioni dell’Ufficio circa l’inconferenza, ai fini del merito, della documentazione prodotta e sulle plurime inadempienze imputabili al contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché il ragionamento decisorio era percepibile e fondato sulla ritenuta non imputabilità al contribuente del ritardo nella produzione documentale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva annullato tout court l’avviso senza esaminare le specifiche difese di merito dell’Amministrazione; tale omissione integra vizio di omessa pronuncia, non essendo la decisione fondata su un implicito rigetto delle eccezioni dell’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico: non è richiesto l’integrale trascrizione degli atti, se nel ricorso il loro contenuto è puntualmente indicato e la loro presenza nel fascicolo di merito è specificamente segnalata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio, altrimenti la sentenza è nulla.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente e quello di omessa pronuncia sono denunciabili come nullità della sentenza per error in procedendo.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando le argomentazioni non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, senza che l’interprete possa colmare le lacune con congetture.
  • Non sussiste motivazione apparente se la ratio decidendi è chiaramente percepibile, anche quando il giudice fondi la decisione su un profilo procedimentale specifico quale la non imputabilità del ritardo nella produzione documentale.
  • Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice non decide su un capo autonomo della domanda o su specifiche eccezioni di merito che richiedono una statuizione espressa di accoglimento o rigetto.
  • L’annullamento di un atto impositivo per un vizio procedimentale non equivale, di per sé, a rigetto implicito delle eccezioni di merito formulate dall’Ufficio; tali eccezioni devono essere esaminate espressamente quando siano autonomamente decisive.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede una trascrizione integrale e formalistica degli atti, se il ricorso ne indica puntualmente il contenuto e la collocazione nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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