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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7766/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede) ritenendo che nel caso del cellulare sottratto non ricorrano le condizioni di necessità, consuetudine o destinazione della cosa; 2) vizio formale per omissione nella descrizione dell'aggravante nel capo di imputazione, dove era indicato l'art. 625 n.4 e non era descritta la fattispecie dell'esposizione alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il capo di imputazione descriveva sufficientemente l'aggravante e che, nel caso concreto, sussiste l'esposizione alla pubblica fede: il cellulare era lasciato nel locale bagno del supermercato, dentro un giubbino riposto nell'armadietto delle scope non chiuso a chiave e accessibile ai clienti, posto in pronta e libera accessibilità per necessità d'uso. Perciò l'aggravante è stata applicata correttamente dalla corte territoriale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Decisione del 14/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n.7 - esposizione alla pubblica fede)

    La Corte interpreta l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede come configurabile quando il bene è lasciato in luogo accessibile al pubblico per necessità o consuetudine (es. armadietto non chiuso a chiave in bagno di un supermercato), così rendendolo effettivamente esposto alla pubblica fede.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Applicazione della norma che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente in cassazione; conseguenza automatica del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019

    Richiamati precedenti che indicano come la descrizione in fatto della circostanza aggravante sia valutabile e che la natura dell'ubicazione e dell'accessibilità degli oggetti (necessità/consuetudine di uso) giustifica il riconoscimento dell'esposizione alla pubblica fede; inoltre la giurisprudenza prevalente riconosce la validità della contestazione quando i risvolti di fatto sono puntualmente indicati.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può sussistere anche quando il bene si trovi in un locale accessibile al pubblico se è lasciato in condizioni tali (armadietto non chiuso a chiave, necessità o consuetudine d'uso) da renderlo "esposto" all'osservazione e alla disponibilità dei terzi.
  • Per essere valida la contestazione dell'aggravante non è necessaria l'indicazione formale del numero di articolo nella imputazione quando la fattispecie aggravante è descritta con sufficiente dettaglio nei fatti; ciò che conta è la puntuale indicazione dei risvolti di fatto che costituiscono l'aggravante.
  • Nel valutare casi simili occorre concentrarsi su elementi fattuali: accessibilità del luogo al pubblico, mancata chiusura o custodia, abitudine o necessità di lasciare quegli oggetti in quel luogo, e la ragionevole aspettativa di rispetto da parte degli avventori.
  • In cassazione è difficoltoso ottenere accoglimento del ricorso se la corte territoriale ha correttamente motivato la qualificazione giuridica dei fatti e ha richiamato orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • Il soccombente in cassazione è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., perciò valutare la probabilità di successo prima di proporre ricorso è importante.

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