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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11643 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva riconosciuto l'esenzione IVA per il conferimento di personale da Cariverona a Unicredit Servizi Informativi (USI), società consortile del medesimo gruppo bancario, incaricata della gestione del sistema informatico e del centro elaborazione dati. Secondo l'Agenzia, l'esenzione prevista dalla L. n. 133 del 1999, art. 6, avrebbe riguardato soltanto le prestazioni rese da una società a un'altra società del gruppo oppure quelle rese da un consorzio ai propri consorziati, non il caso inverso di una prestazione resa da una consorziata a una società consortile. La contribuente ha proposto ricorso incidentale sulla qualificazione della messa a disposizione dei dipendenti come prestazione di servizi e sulle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'esenzione IVA. Ha ritenuto che il servizio informatico e la relativa messa a disposizione del personale costituissero attività ausiliaria espressamente riconducibile alla gestione di servizi informatici prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, comma 1, lett. c). Sotto il profilo soggettivo, la prestazione era resa da una società del gruppo bancario a un'altra società del medesimo gruppo; la natura consortile di USI non impediva l'applicazione della lett. a) dell'art. 6. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente per carenza di interesse, essendo rimasta integralmente vittoriosa nel giudizio di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 133 del 1999, art. 6, comma 1, lett. a) e b)

    Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 59, comma 1, lett. c): a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario (...) alle società del gruppo medesimo; b) effettuate dai consorzi (...) nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi (...) non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

    La lett. a) si applica quando una società del gruppo bancario presta servizi ausiliari a un'altra società del medesimo gruppo. La Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione anche quando la società destinataria è una società consortile appartenente al gruppo. La lett. b), invece, riguarda la diversa ipotesi di servizi resi dal consorzio ai propri consorziati o soci e non disciplina il caso inverso.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, comma 1, lett. c)

    Attività (...) consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

    La gestione di servizi informatici e di sistemi di elaborazione dati rientra tra le attività ausiliarie del gruppo bancario, requisito oggettivo per l'esenzione IVA.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 60

    La disposizione è richiamata per individuare il gruppo bancario nell'ambito del quale devono operare le società coinvolte nella prestazione esente.

  • Principio processuale sull'interesse a proporre ricorso incidentale

    Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo.

    La parte totalmente vittoriosa nel giudizio di appello non ha interesse a proporre ricorso incidentale su questioni non esaminate o assorbite; tali questioni possono essere riproposte al giudice del rinvio se la sentenza viene annullata.

Massime di principio

  • Per applicare un'esenzione IVA prevista per servizi infragruppo occorre verificare sia il requisito oggettivo, cioè che il servizio rientri tra le attività ausiliarie espressamente previste dalla normativa, sia il requisito soggettivo, cioè che prestatore e destinatario appartengano al medesimo gruppo qualificato.
  • La forma consortile della società destinataria non esclude automaticamente l'esenzione quando la prestazione è resa da una società del gruppo a un'altra società dello stesso gruppo; in tal caso può trovare applicazione la disciplina generale dei servizi infragruppo, distinta da quella relativa ai servizi resi dal consorzio ai propri soci.
  • La messa a disposizione o il distacco di personale può essere considerato una prestazione di servizi ai fini IVA quando è funzionale alla realizzazione di un'attività ausiliaria, come la gestione informatica accentrata.
  • Le esenzioni IVA devono essere applicate attenendosi alla struttura e ai presupposti testuali della norma: non è corretto estendere una disposizione prevista per i servizi resi dal consorzio ai consorziati al caso opposto di servizi resi da una consorziata alla società consortile.
  • Una parte che abbia ottenuto piena vittoria nel grado di merito, di regola, non ha interesse a proporre un ricorso incidentale sulle questioni non esaminate o assorbite; potrà riproporle soltanto nel giudizio di rinvio, se la decisione favorevole viene cassata.

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