Cassazione Civile, Ordinanza n. 01594/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Dopo un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., l'acquirente di un immobile conveniva in giudizio la società costruttrice chiedendo il risarcimento dei danni per gravi difetti dell'edificio ex art. 1669 c.c., relativi a infiltrazioni, umidità, problemi di impermeabilizzazione, scarichi e sfiati. Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che i difetti fossero stati conosciuti solo grazie agli accertamenti tecnici. La corte d'appello riformava però la decisione, ritenendo che i difetti fossero immediatamente percepibili sin dal loro manifestarsi, che la denuncia fosse stata fatta già negli ultimi mesi del 2008 e che, pertanto, la prescrizione annuale fosse maturata prima del ricorso per ATP del 19 agosto 2010. Il ricorrente ha censurato questa decisione con tre motivi: violazione dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art. 1669 c.c. per mancata considerazione dell'efficacia interruttiva della lettera del 3 settembre 2009; nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, perché la corte non avrebbe spiegato perché quella missiva non fosse interruttiva; nullità della sentenza per motivazione perplessa sulla immediata percepibilità dei vizi e sul nesso causale, sostenendo che la natura dei difetti richiedeva invece approfondimenti peritali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che la corte d'appello poteva considerare i vizi immediatamente percepibili e che, in tali casi, la decorrenza del termine ex art. 1669 c.c. non è necessariamente posticipata agli esiti peritali. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, osservando che la prescrizione annuale ex art. 1669, comma 2, c.c. è interrotta anche da atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debitore, e che la sentenza impugnata presentava un insanabile contrasto logico per avere menzionato la lettera del 3 settembre 2009 senza valutarne la possibile efficacia interruttiva. Ha inoltre precisato che l'interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio se i fatti risultano documentalmente acquisiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 696-bis c.p.c.
procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
richiamato solo come antecedente procedurale dell'azione di merito.
art. 1669 c.c.
gravi difetti dell'edificio; termine annuale per la denunzia e l'esercizio del diritto al risarcimento
la disposizione è letta come fonte di responsabilità per gravi difetti dell'opera e come disciplina di un termine annuale di natura prescrizionale, soggetto a interruzione ex art. 2943 c.c.
art. 2943 c.c.
interruzione del termine prescrizionale anche per atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il debitore
la prescrizione del diritto ex art. 1669 c.c. può essere interrotta non solo dalla domanda giudiziale ma anche da una lettera stragiudiziale con funzione di messa in mora.
art. 2945, primo comma, c.c.
inizio di un nuovo periodo annuale di prescrizione
l'atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine prescrizionale.
art. 132 c.p.c.
motivazione apparente e contraddittoria
la sentenza deve esporre un percorso logico comprensibile e non internamente incoerente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
invocato per censurare la mancata applicazione dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art. 1669 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.
utilizzato per dedurre vizi di motivazione apparente, contraddittoria o perplessa.
Massime di principio
- In tema di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine annuale per la denunzia e per l'esercizio del diritto ha natura prescrizionale e può essere interrotto da qualsiasi atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il debitore, non solo dalla domanda giudiziale.
- L'accertamento del momento iniziale della prescrizione richiede di verificare quando il danneggiato abbia acquisito una conoscenza sicura dei difetti; tuttavia, se i vizi sono immediatamente percepibili per natura ed entità, il termine può decorrere sin dal loro primo manifestarsi, senza necessità di attendere approfondimenti tecnici.
- Quando in atti risulta un atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, il giudice deve valutarne espressamente la rilevanza; è illogica una decisione che ne riconosca l'esistenza ma ne ometta del tutto l'esame ai fini della tempestività dell'azione.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di fatti documentalmente acquisiti, anche in appello.
- La motivazione è apparente o perplessa quando la decisione contiene un salto logico o un contrasto interno tale da impedire di comprendere il ragionamento decisorio e il fondamento della statuizione.
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