Cassazione Penale, Sentenza n. 48848/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata e associazione di tipo mafioso, lamentando: uso illegittimo di atti di indagine provenienti da altro procedimento in cui egli non era indagato; contraddittorietà sulla ricostruzione del ruolo di mandanti (Renato Esposito e Antonio James Teghemie); insufficiente valutazione della sua incensuratezza e della precedente assoluzione confermata in altro procedimento; erronea valutazione del pericolo di fuga attribuito solo ai vertici e non a lui; decorso del tempo (fatti 2017-2018) e mancanza di indici recenti di pericolo di reiterazione. Sono invocate violazioni di norme processuali e vizi motivazionali (art. 606 c.p.p., art. 274 c.p.p.), nonché la mancata valorizzazione di elementi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sui "gravi indizi" siano ormai oggetto di giudicato cautelare dopo l'annullamento parziale e il rinvio e quindi non siano riapribili in questa sede. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha esaminato dettagliatamente la persistenza dei rapporti del Napoli con il clan Licciardi (fino all'arresto nell'ottobre 2021) e ha correttamente applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati di tipo mafioso (art. 275, comma 3 c.p.p.), rilevando che il Napoli non ha fornito elementi oggettivi idonei a superare tale presunzione. La Corte ha inoltre osservato che le censure sul pericolo di fuga e inquinamento non riguardavano l'ordinanza impugnata. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di tipo mafioso; tale presunzione può essere superata solo con elementi oggettivi e di valore uguale e contrario che dimostrino la recisione dei rapporti con il sodalizio o lo scioglimento dello stesso.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Individuazione dei reati (fra cui estorsione aggravata e il reato associativo di tipo mafioso) per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
art. 274, cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sulla motivazione: il ricorrente denunciava vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia fornito motivazione adeguata sulle esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme di disciplina del motivo di ricorso per cassazione (vizi di diritto e di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a sovvertire la motivazione del giudice di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione del motivo: i punti sono stati esposti nei termini strettamente necessari; tuttavia la Corte ha giudicato le censure insufficientemente circostanziate.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Predisposizione della trattazione scritta in cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; procedimento svolto a trattazione scritta.
art. 94, comma 1-ter, disp. finali
Riferimento procedurale agli adempimenti successivi alla pronuncia, come disposto nella sentenza.
artt. 629, 628, 416-bis.1, 110, 81 comma 2 cod. pen.
Norme penali in relazione alle fattispecie contestate (estorsione, aggravanti, concorso e ruolo nell'associazione di tipo mafioso). La Corte ha dato per accertati i presupposti cautelari collegati a tali reati senza riaprire il merito già compreso nel giudicato cautelare.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla un provvedimento solo sul profilo cautelare e rinvia, le questioni già oggetto del precedente giudizio (i "gravi indizi" di reato) possono costituire giudicato cautelare e non sono riassunte in cassazione: il riesame si concentra sulle esigenze cautelari attuali.
- Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); spetta all'indagato fornire prove concrete e di valore contrario per dimostrare la recisione dei legami con il sodalizio.
- Il deposito rituale di atti d'indagine da parte del pubblico ministero davanti al giudice del riesame è legittimo anche se gli atti erano già a sua disposizione in altro procedimento; la valutazione della loro rilevanza spetta al giudice di merito.
- Censure generiche sulla motivazione non sono sufficienti in cassazione quando il giudice di merito ha fornito argomentazioni puntuali e coerenti sull'attualità delle esigenze cautelari.
- Le doglianze su profili non oggetto dell'ordinanza impugnata (es. pericolo di fuga o inquinamento se non trattati) non possono essere accolte: la cassazione valuta solo le questioni effettivamente decise dal giudice di merito.
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