Sentenza n. 4547/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MAECI e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza finalizzata alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero degli Affari Esteri e della competente sede diplomatica, lamentando la mancata attivazione del procedimento necessario alla presentazione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Collegio ha comunque ravvisato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa successiva soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del procedimento e soddisfa la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: quando l’Amministrazione ha attivato il procedimento solo dopo la proposizione del ricorso, essa può essere condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.
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