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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22654/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto pluriaggravato. SPINELLI PAMELA deduceva: (1) inosservanza della legge penale per mancanza della condizione di procedibilità (querela), alla luce delle modifiche dell'art. 624 c.p. operate dal d.lgs. n.150/2022; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e insufficienza della prova, sostenendo che non vi fossero testi oculari e che il teste di polizia avesse visto solo il passaggio di un taglierino. SPINELLI TANIA denunciava invece l'utilizzabilità e la affidabilità delle videoriprese (DVD) acquisite dal negozio, lamentando carenze nella ricostruzione tecnica della acquisizione e nella conservazione, nonché l'impossibilità di un riconoscimento certo per la scarsa qualità delle immagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla questione della procedibilità, la Corte ha rilevato la presenza in atti di una querela (denuncia) presentata dalla responsabile del negozio (13/06/2016), rendendo infondata l'eccezione di improcedibilità. Quanto alle censure sulla prova, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili le videoregistrazioni private come 'documenti' ex art. 234 c.p.p. e ha affermato che il riconoscimento operato dal teste di polizia giudiziaria costituisce indizio grave e preciso, particolarmente rilevante nel caso in cui l'operante avesse pregressa conoscenza delle persone riprese; inoltre il passaggio del taglierino all'altro complice è stato ritenuto indice idoneo a provare l'impossessamento e la rimozione delle placche antitaccheggio. Di conseguenza i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e i ricorsi inammissibili. Le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    indica i motivi di ricorso in cassazione; qui è stato richiamato come parametro per valutare le censure presentate (inosservanza di legge, illogicità della motivazione)

  • art. 129, comma 1, cod.proc.pen.

    riferito alla condizione di procedibilità; la Corte ha verificato la presenza della querela richiesta e ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità

  • art. 609, comma 2, cod.proc.pen.

    richiamato in ordine alla rilevabilità d'ufficio di talune questioni processuali (nella deduzione della ricorrente sulla procedibilità)

  • d.lgs. n.150 del 2022 (modifiche art. 624 c.p.)

    richiamato dalla difesa per sostenere la sopravvenuta improcedibilità del reato senza querela; la Corte ha però accertato l'esistenza della querela e quindi l'eccezione è risultata infondata

  • art. 234 cod.proc.pen.

    le videoregistrazioni private (telecamere di sicurezza di negozio) sono qualificabili come 'documenti' e come prove atipiche acquisibili; la loro utilizzazione in giudizio è permessa e non comporta automaticamente inutilizzabilità

  • giurisprudenza Sezioni Unite, Sez. U, n. 26795/2006 (Rv. 234267)

    principio richiamato che qualifica le videoregistrazioni private come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., fondamento per l'ammissione delle riprese

  • art. 616 cod.proc.pen.

    norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile; applicata per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 533 cod.pen.

    ricordato come canone di giudizio (richiamato dalla difesa): la Corte non ha ritenuto violato il canone in relazione alla motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Le videoregistrazioni effettuate da privati (telecamere di sicurezza) sono in linea di principio documenti utilizzabili in giudizio ex art. 234 c.p.p.; la loro utilizzabilità non è automaticamente preclusa dalla mancata acquisizione tecnica dettagliata se le parti hanno potuto prenderne visione e ottenere copia
  • Il riconoscimento operato da personale di polizia giudiziaria su filmati di sicurezza costituisce un indizio grave e preciso, ancor più rilevante se l'operante aveva pregressa conoscenza degli individui ripresi: la scarsa nitidezza delle immagini non esclude automaticamente efficacia probatoria
  • La circostanza che un imputato consegni a un complice un oggetto utilizzato per rimuovere dispositivi antitaccheggio può costituire valido elemento per inferire l'impossessamento e la consumazione del furto con violenza sulle cose
  • Prima di invocare la sopravvenuta improcedibilità per modifiche normative su reati procedibili solo a querela, verificare sempre la presenza formale della querela/denuncia nel fascicolo processuale
  • Motivi di cassazione manifestamente infondati o formali possono determinarne l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto le impugnazioni richiedono una valutazione preventiva accurata sulla fondatezza delle censure

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