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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20155/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente denunciava difetto e/o contraddittorietà della motivazione sul punto della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. con riferimento alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In particolare si censurava l'insufficiente prova della stabile adesione al sodalizio, la scarsa chiarezza nell'identificazione del Dahir con il soggetto denominato "Lafqih" e la mancata spiegazione dei fatti ritenuti indizianti (incontri, conversazioni intercettate, fornitura di un telefono criptato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Firenze eccessivamente stringata e carente nel collegare gli elementi indiziari alla conclusione circa la partecipazione stabile di Dahir all'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990. In particolare la Corte ha evidenziato l'omissione di risposte alle criticità sollevate dalla difesa sull'assenza di dati fattuali idonei a dimostrare il vincolo durevole e la mancata spiegazione dell'identificazione con "Lafqih". Poiché il GIP aveva escluso la gravità indiziaria rispetto a vari reati "fine", non era possibile ricavare da quelli la prova del vincolo associativo. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale della Libertà di Firenze per nuovo giudizio; disposta altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammissibile se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione e che essa verifica se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario rispetto ai canoni di logica e principi di diritto.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: per la configurabilità non è richiesta una struttura complessa ma è necessaria la prova di un patto associativo, di risorse/stabilità del sodalizio e della consapevolezza/adesione stabile dell'indagato; la Corte ha richiamato che la semplice fornitura, incontri o conversazioni devono essere valutati e motivati in relazione alla stabilità del vincolo associativo.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi (menzionata dal Tribunale), ma la Corte sottolinea che tale presunzione non può sostituire una motivazione adeguata sulla sussistenza dei gravi indizi.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamiato come norma sul procedimento davanti al Tribunale della Libertà (procedimento ex art. 309 c.p.p. relativo alle misure cautelari personali), quale ambito procedurale del provvedimento impugnato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella pronuncia per gli adempimenti di trasmissione degli atti dopo l'annullamento; la Corte dispone l'invio alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari per "insussistenza dei gravi indizi" è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non serve per riesporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di legittimità verifica esclusivamente se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, collegando chiaramente fatti ed elementi probatori alla conclusione sulla partecipazione al reato.
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) è richiesta la prova di una stabile adesione al sodalizio: incontri isolati, conversazioni o la fornitura di beni (es. telefono) non sono di per sé sufficienti a dimostrare il vincolo associativo senza una motivazione che ne colleghi la rilevanza al carattere durevole dell'accordo criminoso.
  • Se il giudice di merito omette di rispondere alle obiezioni della difesa o non chiarisce l'elemento identificativo di un imputato rispetto a soggetti chiave (es. "Lafqih"), la motivazione può essere ritenuta lacunosa e la decisione annullabile con rinvio.
  • Quando il GIP esclude la gravità indiziaria rispetto a reati "fine", il giudice del riesame non può fondare la conferma della misura cautelare su quei reati non accertati; occorre motivare su altri elementi che provino la partecipazione stabile al sodalizio.

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