Cassazione Penale, Ordinanza n. 30298/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione all'utilizzo di 79 fatture ritenute fittizie per evadere imposte sui redditi e IVA. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in punto di responsabilità penale, contestando in particolare la configurabilità del reato rispetto a fatture riferite a prestazioni svolte in un apparente contratto di appalto di servizi che, secondo la difesa, celava una somministrazione irregolare di manodopera, e lamentando la mancata prova dell'inesistenza delle prestazioni fatturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla configurabilità del reato, affermando che le fatture emesse a fronte di un appalto-schermo che occulti una somministrazione irregolare di manodopera sono riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre condiviso il giudizio della Corte territoriale secondo cui non era stata provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, essendo state rese solo affermazioni generiche sulla necessità di personale ausiliario, prive di elementi concreti sull'identità dei collaboratori, sul numero, sulla durata e sui costi delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Integra il reato l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche quando il contratto apparente di appalto di servizi sia lo schermo di una somministrazione irregolare di manodopera; rileva la divergenza tra soggetto indicato in fattura e soggetto effettivamente esecutore della prestazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato per ribadire che le prestazioni documentate da fatture riconducibili a un negozio apparente diverso da quello reale integrano l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, sono idonee a integrare il reato anche le fatture formalmente riferite a un appalto di servizi che costituisca mero schermo di una somministrazione irregolare di manodopera, quando vi sia difformità tra l'intestatario formale della prestazione e i soggetti che l'hanno realmente resa.
- L'inesistenza soggettiva dell'operazione può essere desunta dalla simulazione del rapporto contrattuale e dalla mancanza di prova concreta sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, specie se la difesa si limita ad allegazioni generiche sulla necessità di ausilio lavorativo.
- Per contestare efficacemente l'imputazione di fatture per operazioni inesistenti non basta allegare in astratto la plausibilità dell'attività o la sua non eseguibilità in proprio: occorre fornire dati specifici e verificabili su collaboratori, numero, durata e corrispettivi delle prestazioni.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere applicata la condanna ex art. 616 c.p.p. alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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